scarimbolo : [post n° 186477]

Demolizione e ricostruzione

salve a tutti.
l'intervento di ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione di un immobile formato da 3 unità immobiliari abitative di differenti età, sistema costruttivo ed altezza, a formare un immobile con 2 unità immobiliari abitative, avente un volume inferiore, la stessa sagoma (planimetrica) e un 'altezza comunque inferiore a quella prevista dalla norma di piano, può essere autorizzato ai sensi delle vigenti leggi (d.p.r. 06/06/2001 n. 380, d.lgs 27/12/2002 n.301, circolare ministeriale 07/08/2003 n. 4174).
sostanzialmente ci chiediamo se tale intervento, che si concreta in una ridotta compensazione di volumi, possa essere permesso, atteso che nella definizione della veste architettonica dell'immobile progettato ci si preoccupa di inserirlo nel contesto urbano esistente, come previsto dalle norme di piano.
beppe :
La Circolare Lunardi 4174 del 7 agosto 2003 finalmente da una interpretazione più approfondita di ciò che dovrebbe essere la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Da questo punto di vista è tutto molto chiaro: demolisco e ricostruisco con stessa sagoma (per sagoma intendiamo il suo profilo tridimensionale e non solo quello planimetrico) e stesso volume e volendo se mi attengo ai requisiti del RE in tema di distanze da fabbricati e terreni posso anche spostare il fabbricato all'interno del lotto. Attenzione per sagoma intendiamo solo il suo profilo tridimensionale e non le caratteristiche architettoniche del suo prospetto d'insieme.
Solo in questo caso si configura la ristrutturazione edilizia.
Nel vs. caso invece si ha una demolizione con ricostruzione e variazione del volume in termini di minore altezza, quindi varia la sagoma. In questo caso non solo non è ricoducibile a ristrutturazione e quindi non a DIA ma a PdC, ma attenzione perchè se nella situazione attuale il fabbricato non rispetta alcuni parametri del RE (es: distanza dai confini o dai fabbricati) mantendendo la stessa sagoma, per come sopra specificato, il nuovo fabbricato che vado a costruire sullo stesso sito potrà mantenere quelle distanze, ma se ha sagoma diversa allora tutto va rimesso in discussione e dovrete obbligatoriamente confrontarvi con i parametri attulai del RE e NTA.
Spero sia stato chiaro.
ciao
delli :
e anche: se non mantieni la sagoma come dice beppe ma la cambi (anche se con minor volume, per ipotesi) paghi oneri urbanizzazione come sul nuovo, salvo diverse specifiche regionali o comunali
bye bye
scarimbolo :
Siamo curiosi di sapere quale articolo di legge descriva il concetto di "sagoma". Negli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati nell'ambito della ristrutturazione edilizia "che quindi portano ad un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente", la sagoma di progetto no può essere quella tridimensionale, poiché ricadremmo nella vecchia definizione di demolizione e "fedele" ricostruzione, parleremmo di volume e non di volumetria (che lascia presuppore una modifica del volume preesistente, che può avvenire solo modificando l'altezza).

Ciao
beppe :
La definizone di sagoma non viene chiarita nè dal Tu e neanche in modo esplicito dalla Circolare Lunardi, ma è di generale orientamento che esso va considerato secondo quanto detto sopra in virtù anche di numerose sentenza una tra queste: "CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23 aprile 2004 (ud. 18.03.2004), Sentenza n. 19034) secondo cui: <<... Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la conformazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma..>>
Chiarito questo concetto andiamo al vs. caso.

Non mantenendo la volumetria esistente e quindi sagoma l'intervento non è di rsitrutturazione edilizia ma di ricostruzione quindi da abilitare con PdC e non con DIA.

Questo non lo dico io ma l'art.4.1 della superiore circolare che comodità vi riporto la parte che vi interessa:
"........Ciò in quanto il relativo rispetto potrebbe risultare inconciliabile con la demolizione e ricostruzione intesa come operazione da effettuarsi con la sola osservanza della sagoma e della volumetria preesistenti (ed in tale prospettiva, qualora non venga utilizzata per intero la sagoma e la volumetria esistenti, l’intervento non può essere incluso nella categoria della ristrutturazione edilizia)......." Spero sia chiaro adesso.
ciao
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