barby18 : [post n° 188255]

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Ho letto la domanda di Ale di ieri e le relative risposte.
Pongo anch'io il mio quesito per ulteriore conferma:
Sto ristrutturando un edificio in centro in un Comune della Provincia di Milano. Ho presentato P.C. Edificio di 2 piani fuori terra con n. 4 unità abitative. Secondo quanto prescritto dall'art 14 comma 6 del L.R. N. 6/89 non dovrei rendere accessibile praticamente alcun appartamento. Giusto?
beppe :
Sbagliato.
Tu devi prendere come norma quella più restrittiva e in questo caso è il DM.LL.PP.236/89. Inoltre questo ultimo decreto è del 14.06.1989 mentre la legge regionale 6 è del 20.02.1989, un pò prima. Quindi vale quanto imposto dall'art. 3 del DM.L.P.236/89 ovvero in questo caso la visitabilità dell'alloggio oltre all'accessibilità delle parti comuni.
barby18 :
Grazie. E' come temevo. Per un attimo ho sperato.
massimiliano :
x barby
e' come temevano anche i portatori di handicap...ma adesso, non solo per un attimo, possono ben sperare!
beppe :
ciao massimilano...quale buon vento?
massimiliano :
ciao beppe
...il buon vento del vivere civile che fortunatamente, grazie a seri professionisti come te, lasciano ben sperare che, anche nel bel paese, la miglior espressione architettonica che sara' lasciata a testimonianza di questo periodo storico, e' l'architettura dell'accessibilita'! ;-)
beppe :
Come ci mancano i tuoi interventi: sottili e raffinati.

Cmq hai perfettamente ragione. Essere contenti di non avere vincoli del genere solo per renderti la vita più semplice mi sembra prorpio una.....non trovo le parole giuste questa volta.
a presto
barby18 :
Scusate. Non era mia intenzione offendere assolutamente nessuno!
Il fatto è che spesso nelle piccole ristrutturazioni di case molto vecchie in zone centrali, soprattutto per motivi strutturali, manca proprio lo spazio per realizzare delle scale e/o accessi come si deve.
Pensavo che il fatto di avere n. 2 appartamenti su 4 super accessibili al piano terra e per il fatto di essere un intervento molto piccolo mi consentisse di andare in deroga a questa normativa.
Sono assolutamente convinta che si debbano sempre tenere presente queste normative che sono alla base del buon costruire.
Il problema sussiste quando si deve recuperare il patrimonio esistente.
beppe :
...se prorpio non c'è la possibilità, sappi che la normativa non è mai così restrittiva e da dei margini di tolleranza e deroghe in merito. A tal proposito devi leggerti l'art.7.4 e 7.5 del DMLP 236/89
barby18 :
Grazie mille. Vedrò se sarà possibile ottenere una deroga.
Approfitto ancora della tua scienza e disponibilità per chiederti: e una scala a chiocciola o elicoidale potrebbe risolvere il problema? Nulla si dice delle scale a chiocciola, mi sembra, nella 236/89 e il regolamento edilizio, in tutto simile a quello della ASL, mi dà delle dimesioni più favorevoli per le scale a chiocciola (anche se mi sembra assurdo perchè sono notoriamente più scomode). Oltretutto ho trovato dei servoscala che funzionano benissimo anche per questo tipo di scale.
Che ne dici? potrebbe essere una soluzione?
beppe :
qualsiasi soluzione può essere buona l'importante che soddisfi tale esigenza. Il servo scala su scala a chiocciola è possibile:

www.tk-access4all.com/countries/italia/stairlifts/montascala_montasc…
barby18 :
grazie
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