Alessandro : [post n° 209372]

Porte scorrevoli

Ciao a tutti,
qualcuno di voi mi sa dire se esistono delle norme che proibiscono l'adozione di porte scorrevoli per i bagni handicap in edifici per uffici?

Mi pare di aver letto in una normativa sull'accessibilità (non ho sottomano il riferimento) che le porte scorrevoli sono addirittura raccomandate e del resto posso capire che siano più comode.

Con l'occasione chiedo se esiste una norma che prescrive l'apertura verso l'esterno delle porte che dai corridoi vanno negli antibagni.

Grazie in anticipo!
desnip :
Non conosco la normativa, ma immedesimandomi in una persona su carrozzina non credo che le porte scorrevoli siano molto comode...
Alessandro :
Grazie per avermi risposto ma ti devo smentire.
Il DM 236/1989 relativo alle norme sull'accessibiità raccomanda esplicitamente l'uso delle porte scorrevoli in luogo di quelle ad anta che costringono il disabile ad uno scomodo movimento per accompagnarle in apertura e chiusura.
Quindi, tornando alla mia domanda, credo di essere giunto ad una deduzione definitiva: la normativa sull'accessibilità non è in contrasto ma anzi è ben soddisfatta con l'adozione di porte scorrevoli (o rototraslanti).
Il problema sorge quando l'edificio è soggetto al Certificato per la Prevenzione degli Incendi (lo sono molte attività industriali e gli edifici per uffici con più di 500 lavoratori), poiché in quel caso è previsto che ogni percorso di fuga sia dotato di porta ad anta con maniglione e apertura verso l'esterno; sono esplicitamente vietate le porte scorrevoli. Secondo l'interpretazione letterale della norma, rientra nella definizione di via di fuga l'intero percorso e quindi anche le porte dei bagni.

Sinceramente ho presente più di un edificio (se non un paio di aeroporti) in cui le porte del gruppo bagni non si aprono verso il corridoio ma si aprono verso l'interno! Ne deduco quindi, da bravo malpensante, che come al solito esistano delle deroghe ad personam all'italiana.
A livello di curiosità riporto che la normativa svizzera in tema è molto chiara ed esclude dall'obbligo dell'apertura verso l'esterno i locali sotto i 30mq a scarso pericolo d'incendio.

Questo è ciò che finora ho potuto capire.
desnip :
Ok, sono contenta di aver imparato un po' di cose!:-)
beppe :
la norma non fissa un obbligo assoluto, ma parla sempre di preferenza. Quindi l'obbligo in maniera categorica viene meno.
Per i bagni la soluzione ottimale secondo me sta sempre nella porta con apertura verso l'esterno con maniglione, sia per la ragione della via di fuga che per sicurezza per chi sta dentro il bagno. Il motivo sta in una esperienza vissuta di prima persona. Un mio amico vicino di casa è disabile. Abita solo. La mattina va una colf a fargli le pulizie e gli cucina sia per il pranzo che per la cena. Il resto del giorno sta solo. Il suo bagno è accessibile ma è un comune bagno senza requisiti particolari, tra cui una porta che apre verso l'interno. Un giorno cade nel bagno e sbatte la testa e sviene. La carrozzina si incastra tra la porta e il lavandino, impedendone l'apertura. Per poterlo tirare fuori si è dovuto entrare dalla finestra. Per fortuna il tutto si è risolto per il meglio.
Conclusione: non progettare mai con porta che apre verso l'interno.
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