chicco : [post n° 226658]

locali di trattenimento dm 19/08/96 VVF

Caso: parrocchia.
il don ha un locale che fino ad ora è stato considerato destinato a riunioni operative, di pertinenza di sedi di ente parrocchiale. Pertanto, ai sensi dell'art.1 comma 2 non soggetto al decreto in oggetto.
Seduti ci possono stare circa 80 persone...il don mi chiede se sarebbe possibile portarlo a locale di trattenimento sotto le 100 persone (attività non soggetta a cpi ma soggetta al titolo XI del dm 96). Io ho grosse difficoltà di interpretazione del decreto che cito:

TITOLO XI
LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE
Per i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Insomma, ad esempio per l'esodo, immagino di dovrei far riferimento al TITOLO IV MISURE PER L’ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA, ma già al 4.1 mi trovo in difficoltà poichè il mio caso non è contemplato. Il resto poi mi richiede delle prescrizioni (tipo le 2 uscite) che non ho!
Fa poi riferimento alla statica della struttura, ma al più il decreto parla di resistenza al fuoco delle strutture, che secondo me è un altra cosa.

Ce' qualche collega della prevenzione che mi sa aiutare?
grazie 1000
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