Salve, devo ristrutturare il mio bagno oltre alla nuova pavimentazione è previsto lo spostamento dei sanitari con relativo nuovo impianto idrico.
Devo rivolgermi ad un tecnico per la pratica?
Cosa occore presentare?
..chiedo questo perche due tecnici mi han dato risposte differenti.
Grazie
marta : [post n° 251500]
ristrutturazione bagno
e cosa ti hanno risposto i due tecnici?
cmq si tratta di manutenzione direi straordinaria..o ordinaria a seconda dell'interpretazione dell'ufficio tecnico.
dovresti presentare una semplice SCIA asseverata da un tecnico.
si tratta di un elaborato grafico con disegni del prima e dopo..relazione tecnica, dati del proprietrio, progettista e impresa.
Negli uffici tecnici del tuo comune troverai i moduli prestampati da compilare e consegnare.
con la SCIA i lavori li puoi cominciare già il giorno dopo la consegna del materiale ed in genere non si paga nessun diritto di segreteria o altro (almeno nel mio comune)
cmq si tratta di manutenzione direi straordinaria..o ordinaria a seconda dell'interpretazione dell'ufficio tecnico.
dovresti presentare una semplice SCIA asseverata da un tecnico.
si tratta di un elaborato grafico con disegni del prima e dopo..relazione tecnica, dati del proprietrio, progettista e impresa.
Negli uffici tecnici del tuo comune troverai i moduli prestampati da compilare e consegnare.
con la SCIA i lavori li puoi cominciare già il giorno dopo la consegna del materiale ed in genere non si paga nessun diritto di segreteria o altro (almeno nel mio comune)
Per carità, poi dipende da comune a comune, ma se cambi le piastrelle e sposti il wc è ordinaria manutenzione. Da me c'è il modulo di ordinaria manutenzione che compila il proprietario. Nn serve il tecnico. Non allarghi mica il vano spostando muri, no?
penso anche io ordinaria manutenzione
per sicurezza vai sul sito e vedi se il tuo comune ha pubblicato l'elenco delle attività libere anche se non ci sarà il caso specifico tenti di andare per esclusione
per sicurezza vai sul sito e vedi se il tuo comune ha pubblicato l'elenco delle attività libere anche se non ci sarà il caso specifico tenti di andare per esclusione
si ti conviene chiedere al comune..in effetti dovrebbe essere libera cioè manutenzione ordinaria..però potrebbero chiederti maggiori informazioni sullo spostamento dei sanitari..
per sicurezza fai un salto all'uff. tecnico e chiedi giusto per essere sicura.
per sicurezza fai un salto all'uff. tecnico e chiedi giusto per essere sicura.
dunque i due tecnici mi hanno risposto cosi:
1)serve scia
2)attività libera art 6 comma 2 lettera A
per le opere che devo fare sono:
eliminazione dei sanitari, lavabo e vasca con nuova collocazione di due sanitari lavabo e piatto doccia, eliminazione e nuovo pamivento e rivestimento.
Non sto ancora capendo come muovermi!!!
Grazie del supporto e chiarimenti
1)serve scia
2)attività libera art 6 comma 2 lettera A
per le opere che devo fare sono:
eliminazione dei sanitari, lavabo e vasca con nuova collocazione di due sanitari lavabo e piatto doccia, eliminazione e nuovo pamivento e rivestimento.
Non sto ancora capendo come muovermi!!!
Grazie del supporto e chiarimenti
Ciao!
innanzitutto da DPR 380/2001 Art. 3
si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
a) Le manutenzioni ordinarie e attività elencate all'art. 6 del T.U. sull'edilizia non necessitano di comunicazione.
b) Le manutenzioni straordinarie su parti non strutturali e senza incrementi di superfici e volumi (ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici) e altre attività elencate all'articolo 6 del T.U necessitano di Comunicazione d'Inizio Attività (CIA) con l'obbligo di allegare alla comunicazione di cui sopra, la comunicazione inizio lavori e una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato;la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).
b) Sono soggetti alla SCIA interventi su parti strutturali o con aumenti volumetrici e tutte quelle attività per le quali a livello locale non è richiesto il permesso di costruire come:.
- la modifica di elementi strutturali (es. demolizione e/o spostamento di muri portanti);
- l'aumento della superficie o della volumetria dell'unità immobiliare
- il cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento;
- il frazionamento in più unità immobiliari
Spero di esserti stata utile per una delucidazione generale,ciao
innanzitutto da DPR 380/2001 Art. 3
si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
a) Le manutenzioni ordinarie e attività elencate all'art. 6 del T.U. sull'edilizia non necessitano di comunicazione.
b) Le manutenzioni straordinarie su parti non strutturali e senza incrementi di superfici e volumi (ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici) e altre attività elencate all'articolo 6 del T.U necessitano di Comunicazione d'Inizio Attività (CIA) con l'obbligo di allegare alla comunicazione di cui sopra, la comunicazione inizio lavori e una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato;la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro che può essere ridotta a due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (comma 7).
b) Sono soggetti alla SCIA interventi su parti strutturali o con aumenti volumetrici e tutte quelle attività per le quali a livello locale non è richiesto il permesso di costruire come:.
- la modifica di elementi strutturali (es. demolizione e/o spostamento di muri portanti);
- l'aumento della superficie o della volumetria dell'unità immobiliare
- il cambio della destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di intervento;
- il frazionamento in più unità immobiliari
Spero di esserti stata utile per una delucidazione generale,ciao
e ma anche qui Nuvola bisogna fare le opportune considerazioni..tutto giustissimo quello che dici, salvo il fatto che per esempio nel mio comune non esiste distinzione tra scia e cia..esiste solo la cia con la quale o fai lavori di manut ordinaria a "nome" del proprietario oppure se si tratta di manut straordinaria con lo stesso modulo devi allegare la relazione del tecnico.
Credo che la cosa migliore sia rivolgersi al proprio ufficio tecnico facendo riferimento anche alla normativa comunale.
Nel mio Comune non sono ancora presenti le nuove modulistiche (CIA-SCIA), si stanno attendendo quelle regionali, al momento sono i tecnici comunali ad indicare come redigere tali documenti.
Ad ogni modo quanto hai scritto è corretto: per interventi di manutenzione straordinaria che non interessano parti strutturali bisogna proprio presentare la CIA (comunicazione inizio attività) e la legge ha previsto in aggiunta all'obbligo della comunicazione di inizio lavori, l'obbligo di una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato.
La SCIA come descritto precedentemente riguarda altri tipi di interventi ed è praticamente la vecchia DIA con qualche modifica.
Riguarda:
1) modifica di elementi strutturali
2) aumento della superficie o della volumetria
3) cambio di destinazione d'uso dell'unità
4) frazionamento in più unità
Quanto bisogna allegare alla pratica sono i medesimi documenti della vecchia DIA con la differenza che è il tecnico ad assumersi tutte le responsabilità, bisogna avere subito quando si consegna tutti i permessi necessari e bisogna pagare subito gli oneri di costruzione.
Si puo' partire il giorno dopo la presentazione con i lavori senza attendere più il silenzio assenso dei 30 gg.
Facendo riferimento al post di Marta, secondo me è corretta la lettera b) che riguarda appunto manutenzione straordinaria con CIA
Spero di essere stata utile
Nel mio Comune non sono ancora presenti le nuove modulistiche (CIA-SCIA), si stanno attendendo quelle regionali, al momento sono i tecnici comunali ad indicare come redigere tali documenti.
Ad ogni modo quanto hai scritto è corretto: per interventi di manutenzione straordinaria che non interessano parti strutturali bisogna proprio presentare la CIA (comunicazione inizio attività) e la legge ha previsto in aggiunta all'obbligo della comunicazione di inizio lavori, l'obbligo di una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato.
La SCIA come descritto precedentemente riguarda altri tipi di interventi ed è praticamente la vecchia DIA con qualche modifica.
Riguarda:
1) modifica di elementi strutturali
2) aumento della superficie o della volumetria
3) cambio di destinazione d'uso dell'unità
4) frazionamento in più unità
Quanto bisogna allegare alla pratica sono i medesimi documenti della vecchia DIA con la differenza che è il tecnico ad assumersi tutte le responsabilità, bisogna avere subito quando si consegna tutti i permessi necessari e bisogna pagare subito gli oneri di costruzione.
Si puo' partire il giorno dopo la presentazione con i lavori senza attendere più il silenzio assenso dei 30 gg.
Facendo riferimento al post di Marta, secondo me è corretta la lettera b) che riguarda appunto manutenzione straordinaria con CIA
Spero di essere stata utile
Ma stiamo scherzando? vabbeh che abbiamo bisogno di lavorare ma nn esageriamo!stiamo parlando di spostare un cesso!!!Ordinariaaaaaaaaa!
..dunque, son stata all'ufficio tecnico del mio comune e mi ha risposto dicendomi che ho bisogno di un tecnico per redire una serie di eleborati.ECCO COSA DEVE PREPARARE:
"C.I.L. art 6 comma 2, lettera a (attività libera)"
...non è ordinaria perchè vado a realizzare una nuova ubicazione dei sanitari con conseguente nuovi collegamenti idrici-fognanti (se pur isolati al bagno).
Questa operazione a differenza delle altre, di tipo ordinario mi fa "scattare" a quella straordinaria.
Grazie dei pareri
"C.I.L. art 6 comma 2, lettera a (attività libera)"
...non è ordinaria perchè vado a realizzare una nuova ubicazione dei sanitari con conseguente nuovi collegamenti idrici-fognanti (se pur isolati al bagno).
Questa operazione a differenza delle altre, di tipo ordinario mi fa "scattare" a quella straordinaria.
Grazie dei pareri
povera marta...
Pensate a come possono essere confusi eventuali committenti se già noi tecnici non siamo d'accordo su cosa bisogna fare...
Ma la colpa non è nostra, cara marta, ognuno che ha scritto qui ha le sue ragioni.
Purtroppo, oltre ad avere in Italia una normativa confusa e farraginosa, siamo anche soggetti alle libere interpretazioni di ogni singolo comune.
Anch'io avrei la mia interpretazione, ma il consiglio migliore è di recarti in comune e chiedere "cosa vogliono loro" per poi rivolgerti a un tecnico.
E' già ammirevole che ti sei posta il dubbio. Un'altro sarebbe già partito a rifarsi la casa daccapo senza porsi il problema.
Pensate a come possono essere confusi eventuali committenti se già noi tecnici non siamo d'accordo su cosa bisogna fare...
Ma la colpa non è nostra, cara marta, ognuno che ha scritto qui ha le sue ragioni.
Purtroppo, oltre ad avere in Italia una normativa confusa e farraginosa, siamo anche soggetti alle libere interpretazioni di ogni singolo comune.
Anch'io avrei la mia interpretazione, ma il consiglio migliore è di recarti in comune e chiedere "cosa vogliono loro" per poi rivolgerti a un tecnico.
E' già ammirevole che ti sei posta il dubbio. Un'altro sarebbe già partito a rifarsi la casa daccapo senza porsi il problema.
Kia, tu hai perfettamente ragione ma dipende dall'interpretazione che da il Comune nella definizione degli interventi del testo unico 380 e nei lavori che si intendono fare!
Pertanrto la cosa migliore è sentire proprio il tecnico comunale, ad ogni modo non è da escludere a priori la richiesta di una CIA se il Comune la vede come manutenzione straordinaria.
Rileggendo la 380
Ordinaria: integrare (quindi direi aggiungere) o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
E ci sta benissimo il tuo ragionamento essendo un bagno esistente e che quindi ho bisogno di mantenere in efficienza.
Straordinaria: realizzare (quindi direi a nuovo) ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici
Qui bisogna sentire il Comune e vedere quale interpretazione da.
Saluti
Pertanrto la cosa migliore è sentire proprio il tecnico comunale, ad ogni modo non è da escludere a priori la richiesta di una CIA se il Comune la vede come manutenzione straordinaria.
Rileggendo la 380
Ordinaria: integrare (quindi direi aggiungere) o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
E ci sta benissimo il tuo ragionamento essendo un bagno esistente e che quindi ho bisogno di mantenere in efficienza.
Straordinaria: realizzare (quindi direi a nuovo) ed integrare i
servizi igienico-sanitari e tecnologici
Qui bisogna sentire il Comune e vedere quale interpretazione da.
Saluti
Ciao Marta, brava che sei stata in Comune.
Ci tengo a dire che tutto quanto ti è stato detto è corretto.
Solitamente per una sostituzione di piasrelle e il cambio di sanitari si fa manutenzione ordinaria ma proprio perchè stai per fare degli spostamenti e un nuovo impianto idrico era giusto che sentissi il Comune.
Quanto ti ha detto il tecnico comunale si tratta proprio della CIA.
La legge di riferimento è la legge 73/2010 che ha modificato il Dl 40/2010.
Ti riporto uno stralcio della legge magari utile anche per altri:
il testo dell'articolo 5 del decreto legge 40 del 2010 (in vigore dal 26 maggio 2010), come modificato dalla legge di conversione n. 73 del 2010
Art. 5 (Attività edilizia libera)
1 L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1 previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a)gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
Entrambi i tecnici che hai sentito secondo me ti hanno dato l'informazione corretta comunicandoti che serviva il loro intervento, lo sbaglio del tecnico che ti ha parlato di scia è dovuto a questi continui cambiamenti normativi e al fatto che senza comunicazioni dirette bisogna stare al passo con i tempi.
Ciao
Ci tengo a dire che tutto quanto ti è stato detto è corretto.
Solitamente per una sostituzione di piasrelle e il cambio di sanitari si fa manutenzione ordinaria ma proprio perchè stai per fare degli spostamenti e un nuovo impianto idrico era giusto che sentissi il Comune.
Quanto ti ha detto il tecnico comunale si tratta proprio della CIA.
La legge di riferimento è la legge 73/2010 che ha modificato il Dl 40/2010.
Ti riporto uno stralcio della legge magari utile anche per altri:
il testo dell'articolo 5 del decreto legge 40 del 2010 (in vigore dal 26 maggio 2010), come modificato dalla legge di conversione n. 73 del 2010
Art. 5 (Attività edilizia libera)
1 L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera)
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1 previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a)gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
Entrambi i tecnici che hai sentito secondo me ti hanno dato l'informazione corretta comunicandoti che serviva il loro intervento, lo sbaglio del tecnico che ti ha parlato di scia è dovuto a questi continui cambiamenti normativi e al fatto che senza comunicazioni dirette bisogna stare al passo con i tempi.
Ciao