otto ne : [post n° 267159]

Lavori attività commerciale

devo fare dei lavori di rinnovo locali per un negozio di calzature che consistono sostenzialmente nell'ampliamento della superficie di vendita sottratta al magazzino tirando giù una parete. l'immobile è stato costrito nel 1973, quindi ante L 13, così mi chiedevo se devo intervenire anche nel servizio e renderlo conforme alle nuove normative sulle barriere architettoniche. c'è da considerare che l'attività è iniziata in quell'immobile nel 75 e che non sono mai stati fatti lavori prima 'ora
ovvio, che i proprietari vorrebbero lasciare il servizio così com'è...
jhon :
Non entro troppo nel merito in quanto non conosco le carte (una su tutte il magazzino è accatastato come tale o annesso come locale accessorio?etc etc) Comunque qualunque sia la pratica edilizia che percorrerai credo proprio dovrai adeguarti alle norme igienico sanitarie ed ai requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente.

Come dire, visto che l'immobile e antecedente ella 46/90 in caso intervenga con opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia lascio gli impianti così come sono ora.
otto ne :
quindi secondo te obbligo di lavori anche per il servizio?
comunque, l'intervento prevede come dicevo l'aumento della superficie di vendita, poi sul resto c'è il magazzino da cui si accede al servizio.
la mia domanda infatti era finalizzata alla possibilità di poter suddividere virtuamente le due zone e intervenire solo su una delle due
ma il dubbio rimane
dovrei presentare un SCIA (ex Dia) come ristrutturazione visto che tiro giù una parete
jhon :

non solo ma secondo me il servizio deve essere annesso all'attività e non al magazzino altrimenti solo il magazzino avrebbe accesso al serivizo...anche se intervenissi su una parte che diventerebbe di vendita e il resto non lo toccassi

dai un occhiata al regolamento comunale, secondo me nel caso in cui intervenissi e quindi tocchi l'immobile a quel punto devi dotarlo di servizio igienico accessibile secondo norma.

all'art 3.4 del DM 236/89 lettera e) recita:
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;

oltre al dm 236/89. Sull'obbligo del collocamento vedi: Legge 12 marzo 1999, n. 68 e DPR 333/2000

secondo me una volta che intervieni nel negozio deve esserci un servizio accessibile.

otto ne :
grazie, è quello che immaginavo in sostanza
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