Rosario : [post n° 316205]

Distanza recinzione strada provinciale

Salve, chiedo un aiuto nell'interpretazione dell'art. 26 della 495 del 1992 regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

"7) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul
terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non
superiori a 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari,
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal
suolo.
8) La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere
inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul
terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo."

L'intento è quello di realizzare una recinzione a distanza di 1 metro dal confine di proprietà stradale, si può realizzare una recinzione di 1 metro di altezza più 30 cm di cordolo o nel complessivo 1 metro deve rientrare recinzione 70 cm e i 30 cm di cordolo?

Fatemi sapere, ringrazio tutti per le eventuali risposte.
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