Puk : [post n° 332793]

Agibilità

Ciao a tutti vi vorrei chiedere un parere: devo presentare una sanatoria per la chiusura di una finestra in una camera. Tale vano in seguito alla chiusura della finestra non ha piu' il rapporto areoilluminante di 1/8 quindi verrà chiamato locale di sgombero. secondo voi in questi casi devo poi richiedere l'agibilità?
GeoAlessio :
...Una nuova richiesta di agibilità va inoltrata solamente nei casi di costruzioni ex novo, ristrutturazioni "pesanti" (ampliamento) o cambi di destinazione d'uso ( da non residenziale a residenziale)...Poi adesso, con il decreto del fare, è stata introdotta la possibilità di richiedere l'agibilità parziale riferita alla sola unità immobiliare oggetto d'intervento (e le sue parti comuni), e non su tutto l'edificio come succedeva una volta, e tutto questo dietro asseverazione del tecnico...Non mi sembra dunque il tuo caso...
Puk :
Però in una pratica dove avevo rifatto l'impianto idrico sanitario il tecnico del comune mi ha fatto richiedere l'agibilita . Boooh
GeoAlessio :
...mmhhhh...Mi sembra alquanto strano...allora per tutte le diverse distribuzioni interne, con annessi rifacimenti impianti eletrico/idrici, sarebbero tutte passibili di richiesta per nuova agibilità!
Puk :
Ma infatti mi sembra eccessivo anche a me però il tecnico mi ha detto che va presentata ogni volta che si rifanno gli impianti...
desnip :
La prossima volta fatti dire dal tecnico il riferimento normativo, così impariamo pure noi! ;-P
Puk :

secondo il tecnico va richiesta l'agibilità quanto si rifanno gli impianti in base al comma 2 c) dell'art. 24 del dpr 380/2001:

1. Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
biba :
Puk, fai come ti dice il tecnico, però sappi che è probabilmente l'unico in Italia che per un impianto rinnovato chiede l'agibilità invece che il certificato di conformità. Anzi, sai cosa? Mentre scrivo mi viene in mente che forse questo tecnico dice "agibilità" ma intende "scheda tecnica" (ovvero quella cosa che alleghi alla comunicazione di fine lavori quando non richiedi agibilità, non so se si chiama così ovunque). Magari non vi siete capiti.
Mi pare più accettabile questo, piuttosto che una richiesta di agibilità per un bagno rifatto, ma del resto le strade del signore sono infinite.
Puk :
questo tecnico è colui che si occupa solo delle agibilità! e ovviamente mi ha anche chiesto tutti gli allegati...dichiarazione conformità ecc...infatti non so che dire ...
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.