Salve avrei delle domande in merito ad un immobile nel quale gravano degli abusi risalenti agli anni 70 (non noti nè contestati dal comune) e le pongo per capire se potrebbero essere sanabili, del tutto o in parte, o si dovrebbe procedere a demolizioni, per renderlo regolare e vendibile.
Premetto che si tratta di un'abitazione indipendente (zona B) e l'abuso consta nella chiusura in muratura di un loggiato di 25mq strutturato ad "L" (che affaccia su ampio cortile di proprietà), e che vi è ancora cubatura residua per l'immobile. Inoltre il tetto di copertura del loggiato differisce dal progetto (che ne aveva una unica) e che invece qui trova nel "lato corto" della L, una copertura ribassata di circa 25cm (che fa si che internamente la parte più bassa del soffitto arrivi ad un altezza inferiore ai 2,40cm)
1) Anzitutto, è necessario chiedere un'autorizzazione per demolire un abuso (non noto al comune) e ripristinare lo stato originale? (Sia in in via generale che in questa particolare situazione).
2) per definizione un loggiato deve avere un'altezza minima e anche una copertura unica? O avere necessariamente archi, o colonne di determinati spessori/dimensioni? (Salvo indicazioni diverse precisate dal puc ovviamente)
3) Il rapporto minimo necessario di finestratura\illuminazione degli ambienti che si affacciano sul loggiato ora chiuso (anche se in parte ugualmente finestrato) vengono alterati da tale chiusura, come penso? La sanabilità di questa chiusura (al di là della questione della doppia conformità che ho ben presente), potrebbe quindi essere inficiata proprio da questo aspetto?
Felix67 : [post n° 369723]
Abusi. Sanatorie e demolizioni
Grazie per la risposta!
Quindi per la demolizione degli abusi si dovrebbe procedere presentando una Scia?
Vorrei chiedervi un ulteriore chiarimento sulla questione doppia conformità.
Gli interventi abusivi dovrebbero essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Ma se l'opera è stata eseguita in totale assenza di autorizzazioni (e non quindi in difformità) come è possibile risalire a quando effettivamente un abuso è stato compiuto, così da accertarne la conformità per quel periodo preciso?
Viene presa per buona un autodichiarazione?
E ancora un'ultima domanda,
mi confermate che un tecnico chiamato a redigere una Scia (ad esempio per l'ampliamento di un abitazione), sia obbligato a inserire negli elaborati progettuali anche la situazione reale da cui si parte, ovvero come si presenta attualmente l'immobile, alla data di presentazione della domanda agli uffici tecnici?
Potreste indicarmi il riferimento di legge da cui evincere precisamente cosa rischia penalmente nell'attestare una situazione reale non corrispondente?
Grazie ancora!
Quindi per la demolizione degli abusi si dovrebbe procedere presentando una Scia?
Vorrei chiedervi un ulteriore chiarimento sulla questione doppia conformità.
Gli interventi abusivi dovrebbero essere conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo di realizzazione degli interventi medesimi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Ma se l'opera è stata eseguita in totale assenza di autorizzazioni (e non quindi in difformità) come è possibile risalire a quando effettivamente un abuso è stato compiuto, così da accertarne la conformità per quel periodo preciso?
Viene presa per buona un autodichiarazione?
E ancora un'ultima domanda,
mi confermate che un tecnico chiamato a redigere una Scia (ad esempio per l'ampliamento di un abitazione), sia obbligato a inserire negli elaborati progettuali anche la situazione reale da cui si parte, ovvero come si presenta attualmente l'immobile, alla data di presentazione della domanda agli uffici tecnici?
Potreste indicarmi il riferimento di legge da cui evincere precisamente cosa rischia penalmente nell'attestare una situazione reale non corrispondente?
Grazie ancora!