eli : [post n° 408021]

DPR 31/2017

Cari colleghi, vorrei aprire con voi un confronto sul dpr. 31/2017 in particolare sull'allegato A "INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" al punto in cui dice che fra tali interventi ricadono anche "la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto". Parlando con vari colleghi c'è chi interpreta questo punto in maniera differente, alcuni pensano che il termine tetto sia ad indicare sia le aperture esterne che le finestre, altri invece associano il termine tetto alle sole finestre e quindi le aperture esterne sono considerate anche in facciata. c'è qualche interpretazione ufficiale per questa tipologia d'intervento? avete esperienza in merito? grazie mille a tutti
unfor :
Da un'analisi della norma, sembra che questi interventi siano ammessi purchè l'immobile non ricada tra
"i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici".
Ma perchè esistono altri tipi di vincoli paesaggistici? A me così come è scritta sembra che dica "si può fare, ma non si può fare!"

poi, leggendo l'art. 4 sembra che anche quelle limitazioni di cui sopra vengano a mancare "Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico".

Per rispondere alla tua domanda, io penso che siano liberate dal vincolo anche le aperture esterne in facciata, ovviamente nel rispetto dell'eventuale piano del colore ecc come indicato nel comma A.2 allegato A), che si apre appunto dichiarando che tali opere riguardano interventi su prospetti e coperture degli edifici.

Questa non è semplificazione.
desnip :
Unfor, l'esclusione è fatta perchè in una zona a vincolo paesaggistico possono esserci anche immobili di scarso valore architettonico, per i quali sarebbe eccessivo utilizzare le stesse norme dell'art. 136 del codice dei beni culturali.
unfor :
Non capisco il senso di dire che tali interventi si possono fare ad eccezione dei beni vincolati ai sensi dell'art. 136. Ma il vincolo paesaggistico vi è appunto per via dell'art. 136.
Tuttavia, la mia conclusione è che se prendiamo ad esempio un Comune il cui intero territorio è vincolato secondo il comma c dell'art. 136, è chiaro che all'interno del territorio ci siano anche immobili di scarso valore, che però devono essere puntualmente individuati dal piano per poter intervenire su di essi in assenza di autorizzazione paesaggistica.
delli :
in questi documenti del mibact qualcosa viene meglio definito:
www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2017_0015_MIBACT.pdf
www.bosettiegatti.eu/info/circolari/statali/2017_0042_MIBACT.pdf
bye
delli :
nella circolare 42 di luglio, il punto 5 e 6 riguardano il tuo quesito (vincolo art 136)
bye
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