maurizio : [post n° 414093]

Rifacimento tetto

Buongiorno
C'è un dubbio che mi attanaglia, son in procinto di risistemare il tetto di una casa..il mio architetto sostiene che il rifacimento dell' orditura primaria e secondaria del tetto(essendo ormai logore e marce dovute dalle infiltrazioni d 'acqua) non rientra nei lavori definiti "struttuturali" e di conseguenza nelle opere di manutenzione straordinaria..
Ha creato una pratica di AEL mettendo solmente come voce " manutenzione ordinaria" , e da quanto ne so questa non da diritto alle detrazioni al 50%. ( oltre all orditura cambieremo completamente anche lattoneria e coppi)
chi ha ragione?
nikosky :
buonasera Maurizio. In linea generale potrebbe avere ragione il tecnico poichè non va a sostituire strutturalmente l'orditura primaria e secondaria del tetto ma sostituisce i componenti che il tetto ha, di contro ritengo personalmente che si tratti comunque di intervento di manutenzione straordinaria e le consiglierei di insistere verso tale strada per riuscire anche ad ottenere le agevolazioni fiscali.
La manutenzione ordinaria si sarebbe avuta in caso di parziali sostituzioni dei coppi o di alcuni assi ma non dell'intero tetto.
Albo :
Personalmente ritengo serva una CILA perché si va ad intervenire su parti strutturali sostituendole
Maurizio :
Aggiungo anche che verrà inserito uno strato impermeabilizzante che Non è presente attualmente
Braian :
Rifare un tetto è ovviamente un opera da depositare agli uffici preposti. Il non farlo è un reato.

Detto questo, dopo aver fatto del sano terrorismo può essere classificato come intervento locale. E' una manutenzione straordinaria ed ha diritto alla detrazione al 50%.
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