kasya : [post n° 423575]

Art. 26 Legge 47/85

Buongiorno, ho bisogno di un confronto per confutare un dubbio sorto in comune.
Il locale in questione (realizzato con una L.E. negli anni 60) ha subito delle modifiche con una concessione edilizia nel 1990 e successivamente , nel 1998,con l'art. 26 L 47/85 ha subito modifiche interne (demolizione tramezzi).
Il mio dubbio è il seguente: posso considerare le modifiche apportate nel 1998 ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 come stato di fatto legittimato? Oppure il reale titolo edilizio sul quale basarsi per presentare un nuovo progetto al comune è quello precedente, nel mio caso la concessione edilizia del 1990?
Vi ringrazio anticipatamente.
arch_mb :
Ciao kasya, così a prima lettura non avrei dubbi sul considerare quale stato di fatto l'assetto rappresentato nella relazione del 1998 . Le opere sono state eseguite in conformità a una legge allora vigente. Perché vi è sorto il dubbio?
kasya :
Certo, anche io pensavo fosse così, ma al comune mi hanno detto di considerare il titolo edilizio riferito ad una ristrutturazione ( in questo caso la c.e. del 1990). A questo punto sono confusa...
arch_mb :
Non capisco, ma è possibile che in questa sede non si riescano ad avere tutti i peculiari dettagli del tuo intervento. Se fossi in te mi farei spiegare bene, con gli eventuali riferimenti normativi, cosa intende il comune. Poi potresti aggiornare il post e vedere se risuciamo ad avere un quadro più circostanziato.
ivana :
Premesso che nelle sanatorie i tecnici comunali non sempre dimostrano velocità di pensiero: il tuo stato legittimo è sicuramente la pratica ex art. 26. Poi "dovresti" comunque verificare i vari passaggi autorizzativi. Lo S. post operam della 1990 corrisponde allo stato ante della 98?
Fabry :
Concordo con quanti hanno già risposto, anch’io considererei come stato di fatto legittimato quello della pratica ex art 26. Mi viene solo in mente, ma non avendo visto le pratiche è solo un’idea, che la pratica ex art. 26 non rappresenti tutto l’immobile ma solo la parte oggetto di demolizione tramezzi. Nel qual caso dovresti riferirti alla c.e. del 1990 per la parte non rappresentata nell’ultima pratica.
Sarei comunque curioso anch’io di capire meglio l’interpretazione del tecnico comunale.
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