Aser62 : [post n° 425539]

Laureato in Architettura non abilitato

Laureato in Architettura non abilitato, lavoro presso un Ente della Regione Sicilia, come Ufficio Tecnico (Responsabile), con il mio collega Geometra abbiamo fatto una relazione per una manutenzione ordinaria e computo metrico per un tetto, sino a qui tutto regolare, mi si contesta da parte della Direzione che il sottoscritto non ha nessun titolo pertanto non posso firmarlo e chiedere il classico 2% di progettazione.
ArchiFra :
tu in quanto non abilitato non puoi nemmeno essere assunto in un ruolo tecnico, men che meno come responsabile, ma non è il primo ente che sento che fa maneggi illegali per tenersi dentro chi non ha titolo. qui c'è tutto a dovere per una denuncia alla corte dei conti e anche la tua imputabilità, fai tu
Aser62 :
mi sembri un deresso, comunque la risposta tecnica l'ho avuta, vatti a leggere il correttivo al codice degli appalti, cosa è cambiato, all'art. 216 co.27-septies del Correttivo al Codice Appalti, che anche i tecnici non abilitati possono firmare i progetti, purchè siano stati in servizio presso l'amministrazione pubblica. Con riferimento all'articolo 24 comma 3, i tecnici che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 Novembre 1998, n415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti, professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso in'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un ruolo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad altra attività di progettazione. Mi dispiace caro.....non so come ti chiami, mi dispiace che dovrai leggere tutto questo periodo e capirlo. Saluti affettuosi dlg.s. n. 50/2017
ArchiFra :
vale se 21 anni fa tu eri già in forze da almeno 5 anni presso l'ente. proprio di recente in un comune vicino a me sono finiti sotto accusa, e condannati, per aver dato mandato a un non abilitato di ricoprire un ruolo tecnico. bufera.
e comunque peccato che l'ordine centrale abbia risposto esattamente il contrario, il quesito era se un dipendente solo in possesso di titolo accademico potesse firmare a favore dell'ente :
"Con riferimento al quesito posto, si segnala che l’art.90,
comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che “I progetti
redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all’esercizio della professione”.
E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle
“prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile del procedimento”.

Va tuttavia precisato che l’art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 (Testo unico dell’edilizia) e l’art. 5 del Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37
(Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico
iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie
competenze.
Ne deriva che se un professionista svolge solo attività
progettuale, per conto della propria amministrazione,
ricadente nell’ambito di applicazione del Codice dei
contratti, non ha necessità di iscriversi all’albo ma, in ogni
caso, come già precisato in precedenza, deve essere
abilitato all’esercizio della professione ovvero deve aver
sostenuto e superato l’esame di Stato.

Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per
conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel
D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività
aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico
amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto
dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto
all’Albo.
Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi
riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto,
interesse storico-artistico, menzionati nell’art. 52 del R.D.
2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la
sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014,
che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi,
nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro
restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti;
anche in questo caso, però, l’architetto dipendente che
venga chiamato a cimentarsi con siffatte prestazioni dovrà
essere iscritto all’Albo."
Alessandro :
Aser62 aspettiamo tutti speranzosi una tua risposta, ma mi raccomando non farti troppo "deresso"!
gelatos :
io quello che cercavo l'ho trovato, non certa grazie a voi, riportando leggi vecchio.
Credevo che le leggi che avevo citato prima fossero fin troppo chiaro.
Maurizio :
Oltre a non essere abilitati qua manca anche l'italiano!!
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