Apollodorus : [post n° 429010]

ABBATTIMENTO TRAMEZZA & CILA & AGIBILITÀ (2020)

In presenza di un abbattimento di partizione interna NON strutturale - al fine di unire la sup. di una cucina con quella del soggiorno - si dovrà poi a fine lavori procedere ovviamente all (1) aggiornamento catastale ma a quanto pare anche alla presentazione della (2) SCIA di Agibilità (procedimento "di verifica" che nulla ha a che vedere con quello di contenuto "edilizio urbanistico" rappresentato dal procedimento iniziale depositato per avviare i lavori (come da art.24 del 380 --> PDC oppure SCIA).

Il punto è:
a) presento l'agibilità perché cambiano di fatto RAI e SUPERFICIE UTILE (elementi di verifica esplicitamente previsti dalla Agibilità vedi art.24 comma 1 del 380) seppur ho avviato i lavori con CILA;

b) non presento agibilità poiché art.24 comma 2 NON cita la CILA (ma specificatamente solo SCIA e PDC) come documento prodromico all' Agibilità?

Questione molto tecnica. A quanto pare la giurisprudenza indica il punto "b" in quanto c'è anche solo potenziale modifica dei parametri igienico sanitari (RAI e S.U.).

Vi prego di citare i riferimenti legislativi nelle vostre eventuali risposte. Grazie!
ivana :
la "b" - + dichiarazione di rispondenza ai paremetri igienico sanitari che dovresti aver già presentato con la CILA.
arch_mb :
Io ho lavorato di recente in due uffici tecnici: uno sposava la linea a) per le modifiche dei parametri aeroilluminanti, quindi in un certo senso delle condizioni di salubrità, uno la linea b) per i motivi che riporti tu.
ivana :
cambio d'uso: modifica parametri igienico sanitari + SCIA = agibilità SI'
Apollodorus :
RETTIFICA : la giurisprudenza indica il procedimento (a), non il (b) come erroneamente indicato.
ArchiFish :
Con la logica che ad ogni intervento "puntuale" (per cui basti una CILA) corrisponda il rilascio di una nuova agibilità, sarebbe davvero una tragedia. Ci si ritroverebbe a non poter intervenire in una moltitudine di casi. Pensiamo solo a U.I. perfettamente agibili quando edificate (agibilità rilasciata) e non più rispondenti alle normative attuali. Se intervengo, ad esempio, su due stanze, verifico ed assevero la rispondenza ai requisiti igienico sanitari limitatamente, appunto, all'intervento oggetto di pratica. Diversamente dovrei dichiarare inagibile tutta l'abitazione o obbligare la committenza ad adeguare tutto l'immobile?
In sostanza appoggio la tesi di ivana, secondo la quale, attraverso la modulistica, si assevera la rispondenza ai requisiti indispensabili per l'agibilità limitatamente all'intervento oggetto di CILA.
FranzArch :
Questione spinosa, mi è capitato di discuterne con vari colleghi (e addetti di vari municipi e comuni) e non c'è una visione univoca.
Perchè se è vero che all'art.24 comma 2 del 380 non viene citata la CILA è vero anche che al comma 1 vengono citati (tra gli elementi di verifica) oltre agli elementi da voi già puntualizzati anche le modifiche agli impianti.
A me sembra abbastanza assurdo considerare l'opera sull'impianto un elemento dirimente rispetto all'assoggettabilità o meno di un intervento al procedimento di SCA a maggior ragione perchè la manutenzione ordinaria degli impianti è di fatto opera da edilizia libera.

Assurdità legislative a parte comunque, in questo caso specifico,oltre alla modifica di RAI e superficie utile c'è, immagino, anche la modifica degli impianti (posso immaginare che almeno l'elettrico si stato toccato.

E' paradossale secondo me ma potresti essere soggetto.
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