Archi80 : [post n° 432230]

Cambio destinazione d'uso garage privato

Buongiorno, mi trovo nella seguente situazione: un'abitazione nel progetto approvato nel 1988 presenta un vano adibito a garage, ma nella planimetria ritrovata in catasto e presentata in data 1973 risulta essere una semplice camera di ingresso (planimetria mai variata) dato che è anche priva di portone. Adesso il committente vorrebbe cambiare la destinazione d'uso da garage ad ingresso dato che nel progetto depositato al comune risulta tale come precedentemente detto e mi chiedevo: entra in contrasto con la legge Tognoli anche se il garage non è stato realizzato a seguito dell'emanazione della stessa? Grazie anticipatamente per le vostre risposte.
elpianificator :
Ciao, indipendentemente da quello che dice il catasto quello che fa fede è quanto autorizzato in comune, e se tu vai oggi a trasformare il garage in un ingresso devi verificare la Tognoli, dimostrando quindi che la superficie che trasformi o non sia necessaria (hai già la Tognoli dimostrata da qualche altra parte nel lotto) oppure in caso contrario devi reperirla e dimostrarla. Se non puoi reperirla non puoi fare il cambio di destinazione d'uso. (sempre che il comune non permetta monetizzazione ma di solito nei cambi d'uso non è mai possibile)
archspf :
Precisando che non compreso bene, oppure c'è un refuso nella descrizione in quanto mi sembra implicitamente improbabile un accatastamento nel 1973 con progetto presentato nel 1988, è indubbio che prima di tutto va verificato il perché di tale discordanza, per provvedere a sistemare la situazione (errore "materiale", errore di "rappresentazione" ecc.), nel momento in cui ci sia piena conformità, invece, tra stato di fatto e titolo assentito.

Detto questo, per gli interventi che comportano aumento di carico urbanistico diversi dalle «Nuove Costruzioni» in senso stretto, vale a dire trasformazioni che ricadono nell'alveo delle «Ristrutturazioni Edilizie Pesanti» e negli «Ampliamenti», la giurisprudenza è pressoché uniforme nel considerarle al pari dei primi e pertanto diviene sequenziale il ritenere la ratio della Legge 122/1989 "Tognoli", applicabile anche a quei casi: in genere il CDU rientra nella casistica delle RE assoggettate a PDC o SCIA Alternativa all'Autorizzazione.

Un confronto con un tecnico comunale locale sarà sicuramente di maggiore aiuto rispetto a queste mie deduzioni personali, che rimangono di carattere generale.
Archi80 :
Ciò che io comprendo leggendo l'art.9 comma 5 della Tognoli che la destinazione a parcheggio non può essere modificata, per i parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 stesso articolo. Per questo mi chiedo essendo il garage realizzato prima dell'entrata in vigore di tale legge posso modificarlo?
archspf :
All'epoca della costruzione vigeva comunque l'obbligo di dotazione di parcheggi privati pertinenziali nella misura di 1mc/20mc, come era stato introdotto dall’art. 41 sexties ad integrazione della «Legge Urbanistica» 1150/1942, dalla «Legge Ponte» 765/1967. La «Legge Tognoli» ha incrementato tale valore agli attuali 1mq/10mc.

Inoltre non rileva, secondo me, il fatto che il garage sia stato costruito prima o dopo, ma il semplice fatto che l'intervento di CDU determina aumento di carico urbanistico per il quale, attualmente, è necessario soddisfare la norma.
elpianificator :
che io sappia non c'è un vincolo di non modificabilità. non c'è differenza tra un posto auto realizzato prima o dopo la tognoli. la verifica va fatta allo stato attuale. vedo spesso trasformazioni di posti auto o garage in altro e l'importante è che venga comunque reperita la superficie che si modifica, in altre parti del lotto o dell'edificio. In modo che alla fine sia sempre rispettata la norma.
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