Giulia : [post n° 433845]

IMPRESA PER CILA AUTORIZZATA SOLO A LAVORI IMPIANTISTICI NON EDILI

Buongiorno,
mi ritrovo ad essere il tecnico incaricato per la presentazione di una CILA al SUET del Comune di Roma, per lavori di demolizione, ricostruzione e rifacimento totale impianti in un appartamento. La ditta scelta dal proprietario mi invia oggi la documentazione relativa alla sua iscrizione alla Camera di Commercio e scopro che tale ditta risulta iscritta come ditta individuale e ha come attività prevalente solo quella di realizzazione di impianti elettrici e idrico-idraulici, ma intende occuparsi anche dei lavori edili di demolizione e ricostruzione. Non sarebbe necessario invece avere una ditta che ha tutte le qualifiche anche relative alla parte edile? Sarebbe valida la scelta di inserire solo questa unica ditta o si rischiano problemi in fase di approvazione della CILA da parte del Comune?
gioma :
Una ditta impianti può eseguire solo lavori edili accessori all'attività impiantistica.
archspf :
Non si rischia l'approvazione della pratica in quanto questa di fatto non viene "approvata", trattandosi di comunicazione in asseverazione (responsabilità principale del tecnico incaricato), ma piuttosto pesanti ripercussioni civili, penali ed amministrative per le violazioni di cui alle norme settoriali:
per la "mancata" o incongrua valutazione dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa (D.Lgs 81/08), a scapito del committente/responsabile dei lavori: consiglio sempre di far firmare una lettera di manleva in cui il committente è informato dei propri obblighi, poichè sta di fatto che il tecnico sarebbe quantomeno ritenuto negligente in caso di mancata informazione.

Una impresa impiantistica non può eseguire lavori edili e vice-versa. Pertanto o il cliente si uniforma oppure (per quel che mi riguarda), si rinuncia all'incarico: anche in tal caso un buon contratto dovrebbe prevedere le ipotesi di mancata "collaborazione" del committente, tra cui proprio il caso di "indisponibilità" (per usare un eufemismo) a seguire le indicazioni impartite, che costituiscono una precisa e lecita motivazione di risoluzione da parte del tecnico (con tanto di penale a suo carico).
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