Scusate un confronto forse scontato ai più:
Una "Variante Urbanistica al PRG" (finalizzata ad un intervento di delocalizzazione per vincoli ambientali alla ricostruzione in sito, di un edificio rurale verso altro terreno Agricolo) è una cosa diversa rispetto al titolo edilizio rientrante nel novero della "Ristrutturazione Urbanistica" (che in teoria non potrei utilizzare, visto l'intervento per singolo edificio) giusto?
Max : [post n° 436048]
Procedure delocalizzazioni
Non ho capito bene cosa devi fare, comunque sì, una variante urbanistica è una procedura di variazione dello strumento urbanistico comunale approvata dall'organo politico (consiglio comunale). Il titolo edilizio per la ristrutturazione urbanistica è il permesso di costruire che è rilasciato dalla parte tecnica
Grazie della risposta.
Ho una situazione di edificio lesionato dal sisma 2016 ricadente in un area con vincolo idrogeologico che non consente la ricostruzione in sito. Una delibera di giunta regionale, prevede per edifici ricadenti in questo vincolo, la possibilità di interventi di demo/rico con delocalizzazione in un altro terreno agricolo nel comune (anche non contiguo all'originale) purché non soggetto al medesimo vincolo. Mi trovo alle prese con i tecnici del Comune che nella sezione Urbanistica mi indicano di effettuare una Variante al PRG per portare la cubatura su altro terreno agricolo. I tecnici dell'Edilizia, indicano che dovrà essere fatto un intervento di Ristrutturazione Urbanistica... (anche se l'intervento è su un singolo edificio) Mentre leggendo il RR di riferimento proprio alla voce "Sedime" testualmente: "Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra (art.3 comma 1, D del TU) rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area." Quindi a me viene da pensare, che prima dovrò effettuare una "Variante al PRG" e poi un PDC per "Ristrutturazione Edilizia con delocalizzazione" e non ristrutturazione urbanistica... so che è complicato valutare tutto nel merito se vi va un confronto ve ne sarei grato.
Ho una situazione di edificio lesionato dal sisma 2016 ricadente in un area con vincolo idrogeologico che non consente la ricostruzione in sito. Una delibera di giunta regionale, prevede per edifici ricadenti in questo vincolo, la possibilità di interventi di demo/rico con delocalizzazione in un altro terreno agricolo nel comune (anche non contiguo all'originale) purché non soggetto al medesimo vincolo. Mi trovo alle prese con i tecnici del Comune che nella sezione Urbanistica mi indicano di effettuare una Variante al PRG per portare la cubatura su altro terreno agricolo. I tecnici dell'Edilizia, indicano che dovrà essere fatto un intervento di Ristrutturazione Urbanistica... (anche se l'intervento è su un singolo edificio) Mentre leggendo il RR di riferimento proprio alla voce "Sedime" testualmente: "Tra gli interventi di ristrutturazione di cui sopra (art.3 comma 1, D del TU) rientra la delocalizzazione degli edifici determinata da norme speciali, anche qualora la nuova area di sedime non mantenga alcun punto di contatto con la precedente area." Quindi a me viene da pensare, che prima dovrò effettuare una "Variante al PRG" e poi un PDC per "Ristrutturazione Edilizia con delocalizzazione" e non ristrutturazione urbanistica... so che è complicato valutare tutto nel merito se vi va un confronto ve ne sarei grato.
Ora è più chiaro. Sì, anche io la vedo come te: la norma regionale ti permette di "conservare" il volume che potrai traslare in un'altra area agricola, anche non contigua. Ovviamente, però, la prerogativa in tema di pianificazione rimane in capo al consiglio comunale, che deve valutare se l'area scelta è urbanisticamente idonea ad accogliere il nuovo volume, ossia dal punto di vista amministrativo variare il piano. Ci sono delle eccezioni che consentono procedure semplificate per interventi edilizi in deroga al piano, ma devono essere esplicitate nelle leggi regionali di riferimento e, in ogni caso, coinvolgono in un passaggio il consiglio comunale. In un secondo momento, ottenuta la conformità urbanistica, sarà necessario il titolo edilizio che secondo me è un PdC per "ristrutturazione edilizia", per la definizione regolamentare che hai riportato tu. La ristrutturazione urbanistica è proprio altra cosa. Però in realtà cosa cambia, dal punto di vista pratico? Hai sempre a che fare con un PdC
La prima cosa che cambia su tutte è quella della possibilità di utilizzo delle detrazioni. Se l'intervento rimane nel titolo PDC "Ristrutturazione Edilizia" allora si potranno utilizzare anche queste. Altrimenti con titolo PDC "Ristrutturazione Urbanistica" si configura come nuova costruzione e quindi niente Detrazioni.
Chiaro. E' un bel quesito... Io rimango dell'idea che proprio non stiamo parlando di ristrutturazione urbanistica. Piuttosto, se fossi quell'ufficio tecnico, mi chiederei: "nel quadro delle mie norme di riferimento - naizonali, regionali, locali - una demolizione e ricostruzione in un lotto diverso può essere considerata ristrutturazione edilizia, o è nuova costruzione?". Vedi se trovi qualche appoggio nella tua giurisprudenza regionale...
Grazie mille ho lo stesso problema con una delocalizzazione ed il comune insieme alla regione mi contestano. Terrò un colloquio telefonico con un responsabile regionale e fra le altre tesi a mio favore sottolineo la questione GAZZETTA UFFICIALE!!! che non conoscevo. Dopo mando un aggiornamento. Forse sarà utile lavorare in modo trasversale per far si che in TUTTE le regioni ci trattino allo stesso modo da un punto di vista fiscale dato che sono in gioco le detrazioni e non si tratta di materia regionale!!!
Ciao Max grazie vengo a conoscenza solo ora dell'art. 7 del regolamento della regione Umbria, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. A mio avviso li si tratta senza dubbio di ristrutturazione edilizia. Io ho lo stesso problema in E.R. , provo a discuterne essendo un criterio interpretativo importante.