Nella Risposta 286/2020 a un quesito sul superbonus l’AdE ha chiarito che per “parti comuni” si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome a prescindere dall’esistenza di uno o più proprietari e che la dicitura “parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferendosi alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.
Si contravviene così a quanto affermato nella circolare 24: “in applicazione del dettato normativo contenuto nell’articolo 119 in esame, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
La quale a sua volta aveva contraddetto la Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.6.... Non se ne esce più!
desnip : [post n° 436080]
Non ce la posso fare...
E del concetto civilistico di "condominio" e di "parti comuni" ne voliamo parlare...così alla lista aggiungiamo anche la circolare 7/E del 2018 :-|
E si attenda il Decreto Requisiti in gazzetta, cioè se oggi faccio uno studio sul salto di 2 classi ancora con il vecchio decreto requisiti, c'è il rischio che prima che presento il progetto e mi parte il cantiere devo rifarlo con il decreto nuovo.
Occhio il quesito di quell'interpello non mi sembra si riferisca al Super Bonus 110%!!! E' inerente interventi Sisma+Eco Bonus su parti comuni etc... ma con detrazioni "tradizionali". Le detrazione con "Super Bonus al 110%" sono quelle che pongono tutti i problemi per le parti comuni di unico proprietario...
Faccio inoltre presente che il comma 10 dell'articolo 119 in esame riconosce il beneficio del superbonus alle persone fisiche per massimo due unità immobiliari e le parti comuni dell'edificio (quindi anche senza condominio).
e comunque che la circolare dell'AdE aggiunga vincoli (peraltro non si capisce su quale base) alla norma mi sembra folle..... e se poi si contraddice con altre sue circolari e interpelli anche più folle
boh........
boh........
Attenzione, il quesito era proprio riferito al superbonus, stando cosi le cose, la circolare 24 dell 8 agosto 2020, stabilisce : " Il Superbonus non si applica agli interventi
realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti».
realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti».