Eleonora92C : [post n° 438926]

rapporto aeroilluminante....Errore del geometra (e disperazione più totale)

Buongiorno a tutti.
Vi scrivo perché sono disperatamente alla ricerca di consigli.
Abbiamo da tempo portato a termine i lavori di ristrutturazione della Nostra nuova casa ed il Ns geometra doveva portare tutte le carte in comune per dichiarare la fine lavori e procedere con tutte le pratiche al fine di farci prendere l'abitabilità (ve lo spiego proprio terra terra....Non me ne vogliate).
Soltanto che ieri spunta fuori con il dire che nel nostro soggiorno non viene rispettato il rapporto aeroilluminante e che quindi dovremmo andare a fare un cavolo di muro, anzi, una sorta di piccolo ripostiglio che vada così a rimpicciolire la metratura del soggiorno e rispettare così la legge in vigore di 1/8.
Capite bene che a lavori finiti, casa pronta per essere abitata, tutta ammobiliata , mi è crollato il mondo addosso.
Quindi chiedo a Voi un parere.... E' possibile ovviare questo regolamento? O meglio, è possibile trovare un'alternativa al dover creare questo diamine di ripostiglio che vi giuro....rovinerebbe l'intera estetica e soprattutto per quanto piccolo sarebbe meno che inutile. ?
La legge in vigore prevede sempre questo rapporto di 1/8? (Regione Toscana)

Grazie a chi vorrà darmi una mano,
perchè sono disperata ed oltre all'aver voglia di strozzare il geometra, spero di poter trovare un'altra soluzione

Buon week end
Albo :
I rapporti aeroilliminanti non sono derogabili.
Tuttavia non capisco come è possibile che l'errore sia saltato fuori ora. Il progetto con la verifica dei requisiti viene depositata prima dell'inizio dei lavori. Avete fatto varianti in corso d'opera sentendo magari solo l'impresa e poi chiedendo al tecnico di sistemare?
archspf :
Concordo con il collega che la questione sembra piuttosto ambigua. Il calcolo del rapporto aeroilluminante (RAI) è fattore determinante per qualsiasi intervento e mi sembra alquanto strano che ce ne sia accorti solo a fine lavori, quando la pratica da presentare prima dell'inizio degli stessi deve contenere la "dimostrazione" del soddisfacimento - tra gli altri - di questo requisito igienico-sanitario fondamentale: di fatto in questo senso la pratica sarebbe addirittura inefficacie.

La deroga non è comunque possibile, nemmeno se esistesse una qualunque legge o regolamento locale, in quanto queste sarebbero sempre subordinate alla legge nazionale che è sovraordinata: DM Sanità 5 Luglio 1975.

Diverso il caso in cui il soggiorno non abbia subito variazioni e l'edificio risalga a prima dell'introduzione del richiamato decreto: il recente DL Semplificazioni ha introdotto infatti un "regime speciale", da dichiarare espressamente nella pratica da presentare, che consente di superare questo limite, relativamente alle soli parti preesistenti.
ArchiFra :
l'unica alternativa, ammesso che sia fattibile da regolamento edilizio, è di ampliare una finestra esistente. sottoscrivo quanto detto dai colleghi sulla stranezza del fatto che sia emersa la questione solo ora. a
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