Salve,
Ho qualche difficoltà con una pratica urbanistica commissionata da un mio cliente per cui chiedo un supporto/consiglio;
Un mio cliente deve vendere il proprio immobile oggetto di condono edilizio dell'85;
Il condono ha riguardato un'ampliamento consistente nella chiusura di un balcone di circa 15mq con la classica veranda di cui il mio cliente ha la concessione in sanatoria;
Successivamente il mio cliente ha modificato la chiusura del balcone sostituendo le superfici "vetrate" con una parete in muratura su cui ha applicato 2 superfici vetrate;
Premetto che l'appartamento si trova al primo piano; L'appartamento sopra e quello sotto sono dotati del medesimo balcone per cui non è stato realizzato alcun solaio; Il balcone che è stato chiuso era dotato di un muretto di parapetto alto circa 1,1m su cui erano applicate le superfici "vetrate" costituenti la veranda poi sostituite con pareti in muratura; L'immobile si trova in zono non soggetta a vincoli;
Ora dovendo vendere ci troviamo a dover sanare questa difformità;
La mia domanda è questa:
poichè la parete in muratura realizzata è di tipo "leggero" (non si tratta di c.a) è possibile ridurre il tutto ad una semplice variazione di prospetto sanabile quindi attraverso un accertamento di conformità con scia semplice ? (in questo caso quale sarebbe la sanzione da applicare?);
è possibile "tralasciare" o comunque ritenere non necessario l'adeguamento anti-sismico dovuto al cambiamento del tipo di tamponatura esterna?
Cip : [post n° 439590]
Individuazione corretta pratica Urbanistica
Premesso che la variazione di prospetto andrebbe sempre in SCIA Alternativa all'autorizzazione o Permesso di costruire (è R.E. pesante, salvo i casi di adeguamento per l'agibilità: v. decreto semplificazioni), l'eventuale adeguamento sismico dipende dalla norma regionale in proposito, mentre per la trasformazione urbanistica ritengo che sia attuabile la doppia conformità.