Antonio : [post n° 440441]

CILA per apertura vani esterni.

Salve a tutti. Come da oggetto, è possibile richiedere o sanare un'apertura o una modifica di un vano esterno (prospetto) con la CILA?
P.S.: Lo chiedo perchè tecnici di due comuni mi hanno dato risposte differenti.
Grazie.
gioma :
Le modifiche dei prospetti richiedono almeno una SCIA.
archspf :
La CILA si utilizza esclusivamente per interventi di M.S. e R.C. leggeri (senza interventi strutturali, modifiche ai prospetti, ampliamenti ecc.).
La sanabilità dell'intervento, valutata nell'ambito del concetto di doppia conformità (art. 36 DPR 380/2001), sott'intende una concessione in sanatoria: l'intervento di per sè si configura nella norma come R.E. Pesante per la quale occorre il PDC o la Scia Alternativa all'Autorizzazione (D.lgs 222/2016 "Decreto Scia 2").

Non si faccia confusione con il DL "Semplificazioni" (120/2020) che ha introdotto un caso particolare e del tutto eccezionale, nel quale la modifica delle aperture esterne, ai SOLI fini di rispettare le condizioni igienico-sanitarie e/o ottenere l'agibilità, è inquadrabile come M.S.
Antonio :
Il problema è capire quando si tratta di M.S. e R.C. leggeri a causa dell'ambigua descrizione della legge.
Per esempio se io apro una porta finestra in una stanza già sufficientemente illuminata e areata ma la apro principalmente per accedere ad una porzione di balcone che ho voluto frazionare insieme all'appartamento di appartenenza, anche se avrei potuto lasciarla per l'altra parte dell'appartamento frazionato, in cosa è configurabile l'intervento?
Ma la differenza tra CILA in sanatoria e SCIA in sanatoria per la modifica di aperture esterne avvenuto tutto dopo il D.L. "Semplificazioni" oltre ai tempi cambia anche la sanzione? Cioè in zone vincolate comunque non passerà più per la paesaggistica e quindi l'unica differenza sarebbe il modello, i tempi e i pagamenti, oltre ad ottenere l'agibilità?
archspf :
La legge non è affatto ambigua nell'inquadrare certi interventi: le "aperture esterne", all'infuori del caso particolare richiamato dal DL 120/2020, sono sempre Ristrutturazioni Edilizie Pesanti e pertanto richiedono PDC o Scia Alternativa.
Il DL non varia il regime sanzionatorio ed il concetto della doppia conformità.

L'autorizzazione paesaggistica viaggia per un "binario" proprio, rispetto ai contenuti innovati dalla 31/2017.
Sonia :
Sono d'accordo con archspf, se non per il fatto che ritengo che l'opera di apertura ( modifica del prospetto ) con stessa volumetria ricada in un intervento di ristrutturazione edilizia leggera, non incidendo su volumetrie e non modificando il carico urbanistico esistente. Conseguentemente, controllerei con il SUE del comune dove si effettua l'opera, si tratta di una SCIA art 22.
Riferimento normativo:
D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. d)
Antonio :
E quindi la differenza tra CILA in sanatoria e SCIA in sanatoria per la modifica di aperture esterne avvenuto tutto dopo il D.L. "Semplificazioni", oltre ai tempi, cambia anche la sanzione? Cioè in zone vincolate comunque non passerà più per la paesaggistica e quindi l'unica differenza sarebbe il modello, i tempi e i pagamenti, oltre ad ottenere l'agibilità?
Antonio :
Scusate, parlavo in generale della differenza, avevo copiato la domanda che avevo fatto in precedenza.
archspf :
Cos'è che non è chiaro? La sanatoria per modifica di prospetti è sempre RE e va in Scia art. 37.
In zone vincolate serve Permesso in sanatoria art. 36.
Antonio :
E su questo ci siamo...
Ma la domanda era un'altra... La riformulo e cioè: "In generale la differenza tra CILA in sanatoria e SCIA in sanatoria è quindi il modello da redigere, i tempi e i pagamenti, oltre ad ottenere l'agibilità? Nel caso di un'apertura di un balcone si calcolano oneri e costi con la SCIA?".
Elena :
Si! Per la seconda domanda secondo me no trattandosi di SCIA gratuita ( essendo un'apertura di un balcone con modifica prospetti e NON modifica di slp, volume per edifici non vincolati o in zona A ) non ci dovrebbero essere oneri e costi se non quelli amministrativi/di segreteria
archspf :
@Antonio. La differenza è sostanziale: con la CILA si effettuano o sanano interventi di sola M.S. (diversa distribuzione spazi interni) e R.C. (frazionamenti/fusioni e restauro senza alterazione delle caratteristiche preesistenti) Leggeri, mentre con la SCIA semplice M.S. e R.C. Pesanti (interventi strutturali, variazione delle caratteristiche ecc.) e di RE Leggera, con la SCIA Alternativa invece dalla RC Pesante in sù...

@Elena. Invece non è affatto un intervento gratuito perché parliamo di R.E.: Il fatto che l'intervento non "produca" ampliamenti è irrilevante.
Infatti, la realizzazione (o la sanatoria) di modifiche di prospetto prevede la corresponsione del contributo calcolato sul solo costo di costruzione, che in base alla legge Regionale determina la base dell'oblazione. La sanatoria di queste opere prevede accertamento di doppia conformità in base all'art. 37 DPR 380/2001 (es. L. R. Lazio 1/2020 doppio del contributo di costruzione + contributo di costruzione).
Elena :
Si hai ragione ( ci sono state anche sentenze nel lazio a riguardo ), cambiando prospetto sarebbe R.E. pesante con SCIA onerosa o PDC!
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