Buongiorno, per una cliente (lombardia) devo fare pratica per trasformare un finestra in portafinestra. L'intervento è ammissibile e facendo l'esame di impatto paesistico sono sottosoglia.
A quanto mi risulta devo fare una SCIA secondo il nuovo aggiornamento del DPE 380 (art. 22).
Dal comune però però mi dicono che ricado nella "ristrutturazione edilizia" non nella manutenzione straordinaria.
Può essere corretto? non ne sono convinto.
Inoltre mi viene detto che dovrò pagare il contributo sul costo di costruzione calcolato sul computo metrico .... però mi risulta che sono esente in forza dell'art 17 comma 3 b. E' corretto?
Mi trovo un tecnico comunale particolarmente pignolo e scontroso. Ho bisogni di una mano! mi sono sempre occupato di beni vincolati con Soprintendenza e su questi "casi particolari" mi trovo in difficoltà. Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno!!!!
davide : [post n° 442094]
da finestra a portafinestra (lombardia)
In base al Decreto Semplificazioni 2020 ( n. 76 ), le modifiche dei prospetti rientrano nell'ambito della MS solo se eseguite per mantenere/ acquisire l'agibilità e se non ledono il decoro architettonico del fabbricato.
In merito alla seconda domanda, per rispondere bisognerebbe conoscere le norme locali che potrebbero essere più restrittive di quelle nazionali da te citate.
In merito alla seconda domanda, per rispondere bisognerebbe conoscere le norme locali che potrebbero essere più restrittive di quelle nazionali da te citate.
La risposta del collega @gioma sarebbe più che sufficiente ad indicare che il suo caso non possa rientrare in quelli menzionati di M.S.
Credo di aver già risposto ad una domanda simile pochissimi giorni fà, tuttavia in senso generale si può assumere che:
a) M.S. Pesante = solo per ottenere l'agibilità su edifici non vincolati ed a prescindere se l'intervento sia o meno su muratura portante (perlomeno a Roma) -> SCIA ordinaria art. 22
b) R.E. Leggera = tutti gli altri casi di variazione "spontanea" e su edifici non vincolati -> SCIA ordinaria art. 22
c) R.E. Pesante = in ogni caso su edifici vincolati -> SCIA Alternativa art. 23 o PDC
Inoltre secondo me non vi sarebbe esenzione dal pagamento degli oneri (calcolati comunque sul solo costo di costruzione) ma potrei sbagliare non conoscendo il caso specifico.
Credo di aver già risposto ad una domanda simile pochissimi giorni fà, tuttavia in senso generale si può assumere che:
a) M.S. Pesante = solo per ottenere l'agibilità su edifici non vincolati ed a prescindere se l'intervento sia o meno su muratura portante (perlomeno a Roma) -> SCIA ordinaria art. 22
b) R.E. Leggera = tutti gli altri casi di variazione "spontanea" e su edifici non vincolati -> SCIA ordinaria art. 22
c) R.E. Pesante = in ogni caso su edifici vincolati -> SCIA Alternativa art. 23 o PDC
Inoltre secondo me non vi sarebbe esenzione dal pagamento degli oneri (calcolati comunque sul solo costo di costruzione) ma potrei sbagliare non conoscendo il caso specifico.
Grazie delle risposte.
Piccolo aggiornamento: almeno una sentenza del TAR specifica che serve PdC. La mia cliente ha rinunciato visto che non era essenziale, ma uno sfizio ... povera Italia! un'intervento del genere con PdC, assurdo
Piccolo aggiornamento: almeno una sentenza del TAR specifica che serve PdC. La mia cliente ha rinunciato visto che non era essenziale, ma uno sfizio ... povera Italia! un'intervento del genere con PdC, assurdo