ale : [post n° 442894]

monolocale < 28 mq...che fare?

Ciao a tutti! Ho cercato in rete ma le informazioni sono contrastanti a seconda di chi fornisce (tecnici, operatori immobiliari, agenti) la risposta nei vari forum.
Mi affido a voi.

In caso di monolocale con superficiale calpestabile < 28 mq in edificio ante 1975:
1. Posso richiedere ed ottenere regolarmente la residenza?
2. Posso effettuare dei lavori e quindi modificare l’interno a mezzo di presentazione CILA (per esempio: spostamento muri e rifacimento impianti)?
3. A seguito degli interventi del punto 2 con CILA sono obblita a richiedere nuova agibilità?
4. Se, al contrario, non eseguo opere (niente CILA) ma modifico (per messa a norma) gli impianti esistenti, DEVO richiedere agibilità?
5. Se la data di edificazione dell’edificio fosse ante 67, cambierebbe qualcosa ai fini della regolarità rispetto alla richiesta di residenza e all’agibilità dell’unità
a seguito di opere interne (CILA)?

Grazie a chi vorrà darmi qualche input.
d.n.a. :
1 se agibile si.
2 si
3 dipende dal tipo di intervento
4 no
5 se è ante 67, ai fini della residenza non cambia nulla, ai fini dell'agibilità, si apre un mondo di opinioni, non del tutto concordanti.
archspf :
Tenuto conto che valgono anche le più restrittive norme locali (RE, PRG) per ciò che concerne la definizione di "alloggio monostanza" e la superficie minima da destinarvi, essendo l'edificio costruito in data anteriore all'entrata in vigore del DM 05 Luglio 1975, con le nuove semplificazioni in tema di legittimità urbanistica, ci è finalmente concesso ragionare in termini più logici.
Fatta questa premessa provo a rispondere per punti:
1. come suggerisce il collega che mi precede: si a patto che l'edificio sia agibile;
2. non vedo motivi ostativi se non nell'implicito rispetto di tutte le norme;
3. è opinione diffusa (tra cui quella dello scrivente) che la richiesta di agibilità (oggi SCA) scatti in determinati "contesti" ed in una condizione specifica che si verifica quando si ricada in una delle motivazioni di cui all'art. 24 del DPR 380: una manutenzione straordinaria (ancorché leggera), sempreché non vengano effettuati interventi che incidano sul risparmio energetico o sulla staticità, non dovrebbe comportare l'agibilità....ma su questo aspetto, ripeto, si soggiace a interpretazioni;
4. riallacciandomi al tema di cui sopra: per ciò che riguarda gli impianti ritengo che l'obbligo scatti con il solo rifacimento integrale dell'impianto termico, per via dell'implicita rilevanza sull'efficienza energetica;
5. ritengo che valga soprattutto la circostanza in cui si verifica la richiesta di agibilità e non solamente lo "spartiacque" determinato dall'anno di costruzione: tuttavia aldilà di questo aspetto, è del tutto evidente che il "risultato" dell'intervento debba portare ad uno stato dei luoghi conforme con le norme urbanistiche e di settore (es. Igienico Sanitarie), alle quali in seconda battuta ci si ricollega con la SCA.
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