Corrado : [post n° 444648]

BONUS FACCIATE - Se in corso d'opera supero il 10% intonaco

Diciamo che le facciate di un Condominio "a prima vista" sembrino in discreto stato di conservazione negli intonaci, diciamo che voglio utilizzare il Bonus Facciate 90%, diciamo che inizio i lavori e in corso d'opera "viene giu' il 20% di intonaco" a rappezzi un po' qua' e un po' la' sulle 4 facciate.... Diciamo che le facciate sono decorate con stucchi, cornici, bozze, etc e mettiamo anche che il Condominio non abbia i soldi per rifare completamente gli intonaci di tutte le pareti per rispettare i requisiti minimi e la trasmittanza di cui ai decreti MISE (e non puo' pensare neanche ad un "cappotto" visti i decori di facciata). E siccome stiamo parlando di "CASE" e non di "AUTOMOBILI" ( se non puoi permetterti l'automobile perche' troppo costosa allora vai con i mezzi pubblici o a piedi.... ma se non puoi permetterti l'efficientamento energetico di casa tua allora cosa fai? eviti qualunque tipo di manutenzione e lasci cadere pezzi di casa sulla testa dei passanti?) la domanda spontanea e': se faccio il ripristino dei rappezzi con intonaco coibente posso certificare i soli "rappezzi" come rispondenti ai requisiti MISE (e magari contabilizzare l'eccedenza di intonaco oltre il 10 per cento con gli sgravi fiscali al 50%)? ...Io non vedo un modo LEGALE per uscirne fuori a meno di non certificare i soli "rappezzi" e contabilizzare l'eccedenza al di fuori del bonus 90%. Qualcuno ha suggerimenti normativi?
archspf :
Non si possono certificare i rappezzi, non ha alcun senso: purtroppo la norma è questa e ce la teniamo così.

Casomai cercherei soluzioni alternative, laddove possibili, per quanto purtroppo non mi sembra questo il caso, laddove citando elementi decorativi di facciata, presumo si tratti di un fabbricato ante 1945, peraltro soggetto a possibili "vincoli" sulle modalità di intervento: ricordo però che i requisiti di trasmittanza non si applicano agli edifici che rientrano nella disciplina dei “beni culturali” (Dlgs 42/2004).

Se non si è in questo caso, più che certificare, mi rassicurerei che si sfori concretamente il tetto del 10% che ricordo essere riferito non alla (sola) parte intonacata, ma alla Superficie Lorda Disperdente dell'intero edificio: tendenzialmente questa precisazione è spesso risolutiva.

Aldilà di tutto, non ci sarebbe nemmeno motivo di separare le spese poichè il Bonus facciate, quando l'intervento è "qualificato" come nel caso di adeguamento energetico (necessario o volontario), permette di portare in detrazione tutte le spese connesse a tale intervento.
Corrado :
Grazie per la tempestiva risposta...speravo in qualcuno che tirasse fuori un bel coniglio dal cappello a cilindro, ma sono d'accordo con te. Nello specifico, il lavoro non l'ho fatto iniziare proprio perche' temo si superera' abbondantemente il 10 per cento della superficie lorda disperdente, con tutti gli ulteriori oneri che tale evenienza si porta dietro (sia come maggiori costi del lavoro vero e proprio, sia per tutti gli adempimenti burocratici legati a Prezzari, Enea, etc). Con queste disposizioni legislative, sforare il 10 per cento per il Condominio significa rischiare di dover pagare una cifra tre o quattro volte superiore al preventivo... che amarezza...
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