Salve,
nell'ambito di una manutenzione straordinaria (Milano) nella verifica dei RAE il soggiorno dell'appartamento (così dagli atti di fabbrica) non rispetta il rapporto di 1/10 come stabilito dal R.E.
Nella tabella di verifica dei RAE secondo voi specifico che il rapporto non è rispettato ma secondo l'art. 105 comma 6 del R.E. trattandosi di situazione esistente vado in deroga? Oppure cito qualcos'altro?
Grazie in anticipo.
Marco : [post n° 444771]
Deroga rapporti RAE
Specifico che il soggiorno non è oggetto di intervento, quindi non viene modificata la superficie.
Non conosco il REC in questione, ma posso dirti che quando si tratta di norme igienico-sanitarie è molto difficile andare in deroga.
Di solito, quando si interviene in una u.i. con dei lavori che non rientrano in AEL, vanno riverificati i RAI - secondo le norme attuali - di tutti gli ambienti, anche di quelli non interessati direttamente dall'intervento.
Di solito, quando si interviene in una u.i. con dei lavori che non rientrano in AEL, vanno riverificati i RAI - secondo le norme attuali - di tutti gli ambienti, anche di quelli non interessati direttamente dall'intervento.
Ciao Gioma, nel caso io intervenissi nella ridistribuzione di quell'ambiente (anche spostando banalmente la semplice porta di ingresso al soggiorno) sono del tuo avviso che dovrei fare in modo di verificare i RAE con l'attuale normativa.
Ma, come anticipato, non tocco quell'ambiente. Questa situazione, per quanto non rispecchia l'attuale normativa, è da ritenersi comunque legittima (gli atti di fabbrica riportano esattamente l'attuale conformazione dello spazio). Ecco perchè, come per le barriere architettoniche, qualora ci si trova davanti ad una situazione preesistente si può andare in deroga (a meno che gli interventi non siano ristrutturazione, restauro etc).
L'articolo del R.E. che citavo riporta "Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle superfici trasparenti esistenti con rapporti inferiori ai prescritti è consentita limitatamente ai casi previsti nell’Articolo 85 e a condizione che i rapporti illuminanti non siano inferiori del 30% rispetto a quanto previsto nel presente Articolo".
Ma, come anticipato, non tocco quell'ambiente. Questa situazione, per quanto non rispecchia l'attuale normativa, è da ritenersi comunque legittima (gli atti di fabbrica riportano esattamente l'attuale conformazione dello spazio). Ecco perchè, come per le barriere architettoniche, qualora ci si trova davanti ad una situazione preesistente si può andare in deroga (a meno che gli interventi non siano ristrutturazione, restauro etc).
L'articolo del R.E. che citavo riporta "Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle superfici trasparenti esistenti con rapporti inferiori ai prescritti è consentita limitatamente ai casi previsti nell’Articolo 85 e a condizione che i rapporti illuminanti non siano inferiori del 30% rispetto a quanto previsto nel presente Articolo".
In realtà il DL Semplificazioni ha chiarito un aspetto fino allo scorso settembre, controverso ed ambiguo, che risolve determinati casi (zone A o B e costruzioni ante 1975): [p+A news: Altezze-minime-e-requisiti-igienico-sanitari-non-si-applicano-agli-edifici-ante-75-di-centri-storici-e-zone-B]
Qualora NON si agisca sul vano interessato (ritengo con interventi di M.S. a salire), questi può non rispondere dei requisiti fissati dal DM Sanità (ma dai R.E. locali riferiti all'epoca della sua costruzione SI).
Ci sarebbe da chiedersi se valga una interpretazione comunque restrittiva, ma dubito che un intervento "indiretto" o anche diretto ma di manutenzione ordinaria, possa determinare l'obbligo di adeguamento.
Qualora NON si agisca sul vano interessato (ritengo con interventi di M.S. a salire), questi può non rispondere dei requisiti fissati dal DM Sanità (ma dai R.E. locali riferiti all'epoca della sua costruzione SI).
Ci sarebbe da chiedersi se valga una interpretazione comunque restrittiva, ma dubito che un intervento "indiretto" o anche diretto ma di manutenzione ordinaria, possa determinare l'obbligo di adeguamento.