ArCh : [post n° 449052]

RESPONSABILITA' DL

Salve, vorrei chiedere un parere oggettivo riguardo alcune problematiche che sto riscontrando nella direzione dei lavori. Premetto che i clienti sono precisi e non ammettono alcun errore, per cui sono pronti ad accusarmi alla prima occasione. E' stato comprato e posato battiscopa da 12 cm, mentre la zoccolatura della cucina è da 10 cm. Il mobiliere, che non è venuto a fare un sopralluogo a pavimento posato, nonostante il mio sollecito, ha pensato di tagliare il battiscopa, anzichè intagliare la spalletta della cucina. Ovviamente hanno attribuito la colpa a me che in quanto dl avrei dovuto prevedere e comunicare l altezza del battiscopa. Altra problematica è sorta relativamente al punto della cappa a soffitto. Nonostante abbia fornito le misure giuste, l'impresa ha sbagliato coordinate. Ho più volte chiesto all' impresa di verificare, ma non ho misurato personalmente..ritrovandomi nella situazione in cui i clienti mi vogliono citare per danni. Vorrei capire in tutto cio' dove finisce la responsabilità dell'impresa e dove inizia la mia. Grazie
d.n.a. :
Hai fatto una domanda che, se avesse risposta, sarebbe il buon giorno del mattino per tutti..
battute a parte, diversa giurisprudenza ha chiarito che la direzione lavori rientra nell'ambito dell'alta sorveglianza, ovvero tradotto in italiano volgare, significa che quello che deve fare l'impresa non è rogna tua, e la rogna tua è controllare che l'impresa esegua il progetto e eseguire il controllo contabile dei lavori.
Nel tuo caso, assai sempre più comune, hai incontrato i committenti.. rompiC... complicati ed esigenti, e tu, probabilmente alle prime armi, ti senti in colpa per ogni errore, ma non è così.
tralasciando un bel.. vai al caldo e non rompere.. ai committenti, puoi fare altro che scaricare la rogna sulle imprese e sul mobiliere..
in sintesi: armati di mail, e pec, e scrivi... al mobiliere, va ripristinato il battiscopa alto 12 cm, non fai pagare la fattura, e vedi come arriva a sistemare, all'impresa che ha fatto il buco nel muro, mail, pec, e scrivi, sistemare buco, e se hai voglia rompi le scatole fino a risultato ottenuto.
E' una rottura lo so, ma è l'unica soluzione praticabile per proteggerti il sedere un domani.
la dd.ll. è sopratutto documentale, sopratutto su un processo civile che sta sempre piu dietro l'angolo.
davide :
A livello legale non so darti una risposta. Tuttavia nel DPR 380 specifica quali sono i ruoli del DL. Se ha pazienza e cerchi nel web, trovi tanti approfondimenti in merito. Troverai di certo anche sentenze che possono chiarirti le idee.
Secondo me, da come la racconti, hai fatto bene il tuo lavoro. Ovviamente certi aspetti molto tecnici e pratici, sono in carico alle ditte realizzatrici. Un murature deve saper fare un muro, non devi spiegargli come fare la malta e mettere ogni singolo mattone.
Nello stesso modo se il mobiliere ha fatto qualcosa di sua iniziativa è responsabilità sua.
Se tu hai fornito le misure giuste ed hai sollecitato l'impresa di fare le opportune verifiche è responsabilità dell'impresa l'errore. Tu non sei l'impresario, ed ogni impresa ha il suo carico di responsabilità. In questo caso è evidente che tu hai fatto bene il tuo lavoro.
archspf :
Argomento più volte dibattuto (si ma tra i committenti piuttosto :-P) e che nasconde la precisa conoscenza del ruolo e delle responsabilità del DDL.
Tale figura, infatti, nasce con l'unico scopo di controllare che l'esecuzione risponda al progetto depositato ed alle normative di settore, evitando cioè, secondo il principio di "alta sorveglianza" anticipato da @d.n.a., che si innescano meccanismi contrari o controproducenti alla sicurezza ed al buon esito del lavoro in termici tecnico-amministrativi.

E' invece, per diffusa e dilagante ignoranza, che il DDL sia confuso o con il Direttore Tecnico dell'impresa (tanto da ritenerlo responsabile anche della condotta degli operai, oltre che del risultato delle lavorazioni) o con un Direttore Artistico (che ci può stare ma nel momento in cui è contrattualizzato, previsto e compensato): il ruolo assunto avrebbe natura prettamente tecnico-contabile e nulla può essere imputato allo stesso per la cattiva esecuzione di imprese e fornitori, ancorché - come dico sempre - "non si mette mano fisicamente all'opera" e pertanto non ci si può sostituire alle responsabilità personali altrui.

Tuttavia una presenza costante in cantiere, oltre a creare la fiducia con l'impresa (o malcontento, dipende :D) spesso riesce ad azzerare o quantomeno attenuare l'errore o il danno procurato dall'imperizia degli esecutori: d'altronde basterebbe il progetto esecutivo a dimostrazione che l'impresa era edotta del da farsi e pertanto ogni "variazione" che si discosti da quella previsione è da considerarsi iniziativa personale della stessa, ed ogni rivalsa nei confronti del professionista porta solo ad una inutile conseguenza (che il committente perderebbe in partenza).

D'altronde non può rispondere del vizio d'opera (occulto e non rilevato) il direttore dei lavori (poiché non gli è richiesto di presidiare ogni momento del lavoro e comunque sarebbe impossibile essere al corrente di ogni singola circostanza) e di fatti le imprese devono disporre di apposita assicurazione.

Il consiglio di scrivere e segnalare è sacrosanto: suggerisco di adottare tale metodo dalle prime comunicazioni e spendere del tempo anche alla costruzione di un proprio "metodo" anche semplificato ma efficace per predisporre verbali di visita e note di cantiere.
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