archspf : [post n° 449701]

CILA-S: ennesima supercazzola?

Chiedo a voi colleghi, poiché ormai questa lunga storia mi sta esaurendo (e già partivo avvantaggiato di mio). Con la pubblicazione del modello CILA-S e della guida Anci pare che i dubbi che sembravano risolti riaffiorino, soprattutto dopo tante disquisizioni sul tema.
Con l'obiettivo di ricevere più opinioni possibili vi chiedo:

1. MODELLO ASSEVERAZIONE
«L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da
realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare
elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del
DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica
descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.»

Mi pare di intendere che non occorra un Elaborato progettuale ma una "relazione" sintetica dell'intervento: il dubbio rimane perché non capisco il motivo di ribadire il concetto due volte. Che differenza passa tra la "descrizione sintetica" degli interventi EL e quella "mera descrizione, in forma sintetica" di tutti gli altri? poi magari sono io che vado alla ricerca del capello. Mi domando, se confermata l'interpretazione per cui un vero elaborato grafico per come noi tecnici lo intendiamo non sarebbe necessariamente richiesto, come la mettiamo con gli eventuali enti preposti (paesaggistica per dirne una) che spesso richiedo pure inserimenti per valutazioni di impatto? La risposta a quest'ultimo quesito per me sarebbe scontata ma attendo opinioni.

2. LINEE GUIDA - SUPERBONUS CONTESTUALE AD ALTRI INTERVENTI
«Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui
al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia
la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese,
anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la
decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA
“Superbonus”.
Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del
Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento
occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà
una SCIA o un Permesso di Costruire.»

Anche qui non riesco a comprendere la differenza tra i due presunti diversi contesti di "interventi contemporanei" e "interventi che contemplino lavori diversi".

Grazie a tutti e per chi non lo è già Buone Ferie.

Albo :
Sul punto 2 ho gli stessi dubbi trovandomi di fronte proprio a una di quelle situazioni paventate dalle linee.
ArchiFish :
1) Posso dire come mi comporto io (che non è vangelo). Elaborati grafici solo quando servono o se vogliamo quando "a parole" si ritiene di non essere sufficientemente esplicativi. Oppure, se volessimo semplificare, ogni qual volta occorrano "gialli e rossi", cosa sovente inutile in edilizia libera, ma potenzialmente necessaria se intervengono altri aspetti (ad esempio modifiche alle aperture, che, se ritoccate al ribasso, sono state sdoganate come incentivabili, ma imporrebbero un titolo edilizio di grado superiore).

2) Per semplificare la vita (ed evitare fraintendimenti) a me stesso, a chi riceve le pratiche e a chi, un giorno, dovesse/volesse controllare, credo che la chiave sia non porsi troppe domande. Semplicemente, nel caso in cui, con un medesimo intervento edilizio, si eseguano opere da superbonus e da bonus "ordinari" (o non incentivate) si presentano due pratiche disgiunte (contestuali o temporalmente "sfasate"). Una riferita solamente agli interventi che godono del 110% ed una "tradizionale" per tutto il resto. Ciò produce un vantaggio non trascurabile nel caso in cui si debba necessariamente chiudere il discorso superbonus entro i termini di legge, ma si desideri prolungare anche per anni un eventuale intervento più ampio (penso ad esempio ad una ristrutturazione molto complessa e/o "variegata" che, magari, prevede opere non autorizzabili tramite CILA, ma richiedenti SCIA o PdC).
Su questo aspetto, per altro, alcuni comuni si sono espressi favorevolmente, introducendo addirittura l'obbligo di operare su due strade parallele con pratiche conviventi sullo stesso immobile.

Spero, oltre ad aver correttamente interpretato il tema, di essere stato chiaro, perchè l'argomento è ampio e meriterebbe una trattazione fatta di casistiche ed esempi.
desnip :
Sul punto 2 aggiungo anche che forse facilita il discorso: sal relativo all'intero intervento o solo a quelli agevolati?
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