Filippo : [post n° 449738]

Pratica edilizia anni 80, timbro valido?

Buonasera.
Vi chiedo un consiglio riguardo a una concessione edilizia di fine anni '80.

La situazione è questa: agli atti ci sono una C.E. e una variante alla C.E.

Sulla C.E. ci sono: timbro e firma del tecnico incaricato, firma del titolare, timbro e firma del membro anziano della commissione edilizia, numero di protocollo del comune e timbro col numero della pratica.

Sulla variante ci sono: timbro e firma del tecnico incaricato, firma del titolare, timbro e firma del membro anziano della commissione edilizia, numero di protocollo del comune.
Manca, rispetto alla prima consegna, il numero della pratica.

Ovviamente lo stato rilevato è conforme alla variante e non alla prima C.E.

Il tecnico comunale afferma che per lui la variante in questione non è mai stata autorizzata, in quanto priva del timbro col numero della pratica, anche se è passata in commissione edilizia (firma membro anziano).
Questo ha come conseguenza che per lui le modifiche della variante sono da considerarsi difformità.

La cosa curiosa è che i tecnici di allora, dopo aver visionato la variante (c'è una lettera a riguardo), sono andati a rilevare delle altre difformità, che hanno portato a una sanzione che è stata in seguito pagata.
Le difformità in questione erano una modifica dei balconi che il tecnico incaricato di allora aveva erroneamente disegnato già come stato assentito nella tavola di variante.
Però non hanno rilevato come difformi le modifiche (dichiarate e realizzate) della variante rispetto alla C.E.

Per farla breve, la mia domanda è la seguente:
Nonostante il protocollo comunale, il timbro e la firma del membro anziano della commissione edilizia è corretto affermare che la variante in questione non sia stata approvata?
Anche a seguito di ben 2 sopralluoghi e relativa abitabilità (e ci tengo a precisare che l'immobile in oggetto è sempre stato come rappresentato in variante).

Grazie anticipatamente per le risposte.
archspf :
A noi non è dato sapere: la verità la possono conoscere solo i tecnici nell'ambito della commissione. Se ritengono che in mancanza del protocollo la pratica sia stata "vistata" ma non approvata, non abbiamo armi per poter dire il contrario.

Il fatto che l'immobile sia fedele alla variante questo non esclude che sia stato realizzato comunque, senza ovvero tener conto dell'esito negativo della stessa. L'agibilità, ricordo, non è un fattore dirimente la legittimità.
Filippo :
Innanzitutto grazie della risposta.

Ha senso quello che dici, ma per dare l'abitabilità dovevano fare un sopralluogo sia l'ufficiale sanitario che il tecnico comunale, e ho il documento che lo attesta.
Il punto è che so per certo che l'immobile è sempre stato costruito come nella variante, ma nei sopralluoghi ogni volta si citano le difformità rispetto al progetto di variante e non quelle rispetto alla prima C.E.

Ci tengo a precisare che una delle modifiche della suddetta variante è una scala completamente esterna.
Non è verosimile che siano venuti ben due volte e non l'abbiano mai citata.
Hanno sempre citato come difformità opere che non erano rappresentate in entrambe le pratiche, ma secondo la loro logica dovrei vedere anche qualcosa che attesti le difformità della variante rispetto alla prima C.E.

Lo so sono insistente, ma è proprio una situazione del cavolo.
C'è una legge di riferimento dove si legge nero su bianco che il timbro col n. di pratica è tassativo per considerare la pratica valida?
paoletta :
Mi e' capitato un caso simile, alla fine l'istruttore della pratica e il dirigente hanno preso per buono quello che era scritto sul certificato di abitabilita' e hanno chiuso la questione.
Per quanto riguarda il numero di pratica, nel mio caso sulla variante presentata 2 anni dopo avevano messo lo stesso numero di pratica di quella originale.
Adam Richman :
Ma oltre al disegno timbrato non dovrebbe esserci anche il provvedimento finale vero e proprio rilasciato dal Comune (CE n. xx per variante alla CE n. yy), di cui il disegno costituisce un allegato?
Filippo :
Dovrei rifare un accesso agli atti per controllare.
Adam Richman :
Se le cose si mettono male provaci. Presumendo che il proprietario non ne abbia più copia, tieni presente che le CE sono solitamente citate nell'agibilità ed in eventuali atti di compravendita (scusa se dico ovvietà). Tra gli accessi agli atti che ho seguito quest'anno è capitato in 2-3 occasioni che vi fossero vecchie varianti finali presentate ma mai finalizzate (per motivi ignoti); in assenza del provvedimento non le abbiamo potute considerare valide.
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