Valeria : [post n° 449800]

Locale sul terrazzo ante 67 non in progetto

Salve, può considerarsi regolare urbanisticamente un locale annesso ad un appartamento (fanno parte della stessa particella) e realizzato su una porzione di terrazzo di uso esclusivo del proprietario dell' appartamento ? è stato accatastato ante 67 ma successivamente all abitabilità, alla licenza d uso, al certificato di conformità al progetto e all approvazione del progetto, atti nei quali tale locale non è descritto . Può darsi che prima del 67 tale locali potevano realizzarsi anche senza la necessità di inserirli nel progetto? Se non è regolare, si potrebbe regolarizzare urbanisticamente?
Grazie
davide :
"L'ante '67" è un equivoco enorme di cui si parla a sproposito. La presunta regolarità di immobili prima del '67, non è valida. Infatti tutto nasce da un legge relativa ai trasferimenti ed alle compravendite (Legge “Ponte” n. 765/1967). Non può sostituire la legittimità di un intervento, ne tantomeno regolarizzare una difformità o, peggio, un abuso.
Per quello che intendi tu, bisogna parlare di "ante '42" (Legge 1150/42).
Per come dici che stanno le cose hai tre alternative:
1 - demolisci l'abuso
2 - fai la verifica di doppia conformità e, se fattibile, fai sanatoria con pagamento sanzione e contributo sul costo di costruzione
3 - se la demolizione dell'abuso compromette il fabbricato (stabilità, ecc.), si può ricorrere alla fiscalizzazione

Meglio se sottoponi la questione al tecnico comunale
Valeria :
Grazie, mi spiego meglio. Io sono il potenziale acquirente del locale con terrazzo perché ho firmato un preliminare vincolato alla regolarità urbanistica; adesso il proprietario ha presentato una cila di frazionamento in cui il tecnico assevera che il locale è conforme facendo riferimento ad una concessione edilizia in cui questo locale non compare; cosa mi consiglia di fare? Grazie
paoletta :
Il tecnico che ha asseverato e' stato molto superficiale.
Le modalita' per regolarizzare urbanisticamente sono quelle che ha indicato davide.
archspf :
Le consiglio di affidarsi ad un tecnico di propria fiducia che curi tutti gli aspetti della Due Diligence, dalla verifica della (reale) conformità urbanistica alla perizia sull'immobile.
Diffidi sempre dei tecnici di parte venditrice anche se possono sembrare/essere in buona fede: l'unica tutela è incaricare un professionista che garantisca i suoi interessi.

Come giustamente anticipato dai colleghi, a livello urbanistico, ed ai fini della legittimità e conformità dell'immobile non si deve tener conto (salvo rare ed oggettive eccezioni):
- dell'apparente conformità data dalle planimetrie catastali
- dalla dichiarazione ante 1967 negli atti di trasferimento

Per approfondimenti rimando al tema già ampiamente trattato: www.archiparlare.it/legittimita-conformita-edilizia-urbanistica-pree…

Quanto alla sanabilità dell'abuso (fattibilità, determinazione delle oblazioni, ecc.), bisogna tenere in considerazione la localizzazione, i regolamenti locali, la presenza di vincoli ed effettuare un accurato confronto tra stato autorizzato e stato effettivo dei luoghi: tutte indicazioni che richiedono un incarico.
Valeria :
Grazie a tutti
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