stabilito che i limiti delle distanze, trovano applicazione con riferimento alle nuove costruzioni, intendendosi per tali gli edifici o parti di essi (es. sopraelevazioni) costruiti per la prima volta, qualora su una parete finestrata venga eretta (in perfetto allineamento) una parete senza alcuna apertura nell'ambito di un intervento di sopraelevazione;
per il calcolo delle distanze rileva in termini di caratteristiche solo la porzione di nuova costruzione (non finestrata) o anche la porzione preesistente (finestrata)?
tale quesito in riferimento al fatto che vorrei sopraelevare un'abitazione che è distante 7 metri lineari da un garage che la fronteggia (garage non finestrato).
Visto che la normativa stabilisce una distanza di 10 ml se almeno una delle pareti dei fabbricati che si fronteggiano è finestrato, potrei sopraelevare una parete cieca progettando finestre zenitali per mantenermi a distanza inferiore a 10 ml o il fatto che la sopraelevazione risulterebbe perfettamente allineata ed in appoggio alle pareti preesistenti (che risultano finestrate) pone un limite di distanze?
Io sarei portato a pensare che l'intervento è eseguibile anche in perfetto allineamento con la parete finestrata del piano inferiore perchè la normativa sulle distanze trova applicazione per le nuove costruzioni e non per ciò che è preesistente ma non ho trovato riferimenti a questa particolare casistica.
Potreste darmi un vostro parere a riguardo?
Grazie in anticipo .
Alberto : [post n° 449829]
limiti delle distanze
Buongiorno, a mio avviso con la sopraelevazione bisogna portarsi a dieci metri. Personalmente, se possibile, dopo avere consultato il regolamento edilizio locale, porrei un quesito anche all'ufficio tecnico del Comune.
Si 10 metri, mi pare sia il TAR Lazio l'ultimo cronologicamente che si sia pronunciato in questa direzione.