belindo : [post n° 451292]

Acconto Lavori 50% 90% 110%

Buonasera,
in qualità di committente ho siglato con la ditta esecutrice un contratto di appalto di lavori che daranno luogo a benefici fiscali di cui al 50 90 100; laddove possibile i lavori saranno liquidati tramite cessione del credito (sconto in fattura).

Il contratto tra gli altri prevede che alla firma del contratto verrà bonificato sul conto corrente dell'esecutore un importo pari pari alla somma di ciò che ad oggi resta escluso dalla futura cessione del credito ovvero il 10% (100%-90% di bonus) dei monte lavori che rientrano nel bonus facciate e il 50% (100%-50% di bonus) del monte lavori che rientrano nel bonus ristrutturazioni verrà corrisposto.

Secondo voi l'esecutore deve emettere una unica fattura oppure due differenti? cosa deve riportare nelle/a stesse/a?

grazie tante per il supporto e il confronto costruttivo
ponteggiroma :
a mio avviso c'è un problema di fondo dal quale poi, giustamente, scaturiscono le sue perplessità. Non capisco perché dobbiate saldare tutto subito alla firma del contratto, i pagamenti si fanno per sal e quindi per il bonus 90, il relativo 10% va suddiviso in sal, l'esecutore emetterà singole fatture relative al sal n°1 e bonus 90%, n°1 bonus 50%, ecc...
belindo :
perchè gli accordi presi sono questi :)

sto cercando solo di capire quale sia la giusta forma

grazie mille per il confronto
archspf :
A prescindere che la questione sulla modalità di fatturazione e sui contenuti sia da chiarire con un consulente fiscale, è indubbio che ogni emissione coincida con una specifica tipologia di lavori agevolati e quindi non può prescindere dall'essere suddivisa in almeno tante fatture quanti sono le tipologie di bonus (anche perchè seguono diversi riferimenti di legge).

Sul piano del pagamento, se ciò è imposto per il Superbonus (cessione), non lo è per i bonus ordinari (in particolare Facciate) in quanto ed in ogni caso:
- l'impresa deve sostenere/anticipare spese per il committente
- le scadenze attuali impongono di effettuare i pagamenti entro una certa data pena la decadenza del beneficio o ridimensionamento dello stesso (pensiamo ad esempio al bonus 50 che, salvo proroghe dell'ultimo momento e aldilà del millantare che si elevi al 75, è più razionale pensare che ritorni al 36).

Di base infatti nei bonus ordinari non vi è un obbligo che imponga una modalità di pagamento a SAL e questo si concilia con la necessità dell'impresa di avere una anticipazione (il 10% residuo del bonus Facciate; di fatto il meccanismo del superbonus determina di lavorare "a sbalzo") e - visti i tempi dell'opzione di cessione - avere il saldo in corso d'opera.
E' anche prassi emettere fattura con sconto al 50% in unica soluzione.
belindo :
grazie tante anche a te Archspf.

Pertanto, stante la necessità che devo bonificare questi importi e nel tentativo di tirare le prime somme dal nostro confronto appare necessario emettere due differenti fatture; 1- per il 10% dei lavori bonus facciate; 2- per il 50% del bonus ristrutturazione.

non ho però capito i passaggi finali ovvero
"avere il saldo in corso d'opera"
e
"E' anche prassi emettere fattura con sconto al 50% in unica soluzione."

grazie mille
archspf :
"avere il saldo in corso d'opera"
Per gli interventi che prevedono lo sconto in fattura, la parte di opere compensata attraverso la cessione del credito (90% Bonus Facciate, 50% Bonus Casa) segue il suo iter di accettazione-comunicazione-accredito sul cassetto fiscale dell'impresa che ha dei tempi burocratici non sempre certi (dipendono in particolare dalle fasi di acquisizione del credito da parte delle banche) ed in ogni caso non prima del giorno 10 del mese successivo a quello in cui avviene l'esercizio dell'opzione: ciò si traduce come minimo in un mese di tempo di attesa per avere la piena e reale liquidità.

"E' anche prassi emettere fattura con sconto al 50% in unica soluzione."
Per quanto riguarda lo sconto in fattura sulle ristrutturazioni, è consuetudine che l'impresa chieda di saldare in unica soluzione il 50% dell'operazione poichè, di fatto, tra le dovute anticipazioni alla firma del contratto (primo acconto), e le successive tranche, vi è spesso esigua differenza ed il "maggior" costo iniziale per il contribuente (50% anziché il consueto 30%) compensa il periodo successivo senza emissione di ulteriori acconti, in accordo a quanto già indicato circa la cessione del credito e la maturazione dello stesso.
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