Fabio_F : [post n° 453099]

Conformità urbanistica

Buongiorno,
posto qua una discussione venuta a crearsi nello studio in cui lavoro per avere un confronto anche con altre persone in merito all'argomento.

Tutto è nato durante l'analisi del progetto e delle successive pratiche relative ad un condominio realizzato ante '67 in Liguria, su cui dovrebbero effettuarsi interventi sia al 110 sia al 90% (per adesso) e al 50%.
Dall'analisi è uscito che in fase di costruzione, in una porzione del seminterrato, sono state realizzate delle cantine, accatastate poi all'epoca di fine lavori, che però non sono mai state regolarizzate. Ora, premettendo che abbiamo già individuato l'iter burocratico per poterle regolarizzare, la domanda che ci siamo posti è un'altra: andando noi ad intervenire solo sui prospetti e sulla copertura (quindi non andando a intervenire sulle cantine "incriminate") potremmo asseverare la conformità delle porzioni solo oggetto di intervento? Si parla in particolare degli interventi con detrazioni al 90% ed al 50% visto che, per il 110, visto l'art. 119 aggiornato, tale asseverazione non dovrebbe essere necessaria.

Specifico che noi siamo orientati, comunque, per la regolarizzazione dell'edificio in toto, anche nelle parti non soggette ad intervento, ma sarebbe interessante avere pareri in merito.
archspf :
La conformità edilizia va sempre intesa nell'interezza delle sue componenti, e dunque non è possibile parzializzare. La modalità di "limitasi" a talune porzioni, era una deroga introdotta solo per il Superbonus, per superare l'ostacolo dell'attestazione dello stato legittimo, prima dell'ulteriore semplificazione introdotta dal DL 77/2021.
All'infuori dell'art. 119 DL 34/2020, opera il pieno rispetto della legittimità dell'immobile: la giurisprudenza è consolidata inoltre nell'inquadrare interventi di qualsiasi natura su immobili con difformità, quale reiterazione del reato in alcuni casi integrando il penale.
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