Buongiorno, cito un paragrafo della circolare 16/E del 29/11/2021:
"Atteso che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», si ritiene che tale nuova attestazione debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme."
Se l'impresa in fase di preventivo stabilisce un ribasso generale sul prezzo complessivo, io posso asseverare la congruità?
paoletta : [post n° 453979]
Sulla congruita' delle spese
No. La congruità da quando è stata introdotta con il Superbonus, prevede due fasi strettamente collegate che dipendono proprio dal dettame normativo insito nella frase «in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme»:
1) verifica della singola voce di prezzo
2) verifica del massimale dato dalla somma delle precedenti
Ritengo pertanto che in questo caso, occorra semplicemente predisporre il nuovo computo e chiedere all'impresa il "gravante impegno" di riconsiderare ogni voce del suo preventivo già comprendente del ribasso che aveva applicato "generalizzato". A quel punto si passerà in rassegna il capitolato per verificarne la congruità.
Per inciso: non è che necessariamente il preventivo debba corrispondere al computo, piuttosto se ogni voce e/o il complessivo (di conseguenza) eccede i limiti dati dal prezzo congruo stabilito con il prezzario di riferimento, la differenza rimane a carico del contribuente.
1) verifica della singola voce di prezzo
2) verifica del massimale dato dalla somma delle precedenti
Ritengo pertanto che in questo caso, occorra semplicemente predisporre il nuovo computo e chiedere all'impresa il "gravante impegno" di riconsiderare ogni voce del suo preventivo già comprendente del ribasso che aveva applicato "generalizzato". A quel punto si passerà in rassegna il capitolato per verificarne la congruità.
Per inciso: non è che necessariamente il preventivo debba corrispondere al computo, piuttosto se ogni voce e/o il complessivo (di conseguenza) eccede i limiti dati dal prezzo congruo stabilito con il prezzario di riferimento, la differenza rimane a carico del contribuente.