Lafleur : [post n° 455020]
Edificio 4 abitazioni unico proprietario
Ammesso che questa tipologia di edificio rientra tra quelli che possono beneficiare del superbonus, le 4 unità devono essere funzionalmente indipendenti anche in questo caso?
L'indipendenza funzionale era necessaria sino al 31.12.2020, con l'entrata in vigore della legge di stabilità dal 01.01.2021 l'art. 119 del decreto rilancio è stato modificato rimodulando il comma 9 lettera a):
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Pertanto l'unico propritario di edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari puo' accedere al superbonus anche con impianti condivisi.
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Pertanto l'unico propritario di edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari puo' accedere al superbonus anche con impianti condivisi.