Paul_Arch : [post n° 461691]

FUSIONE U.I. SENZA OPERE

Ciao a tutti,
l'argomento è già stato discusso in precedenti post ma il sito non mi permette di rispondere, probabilmente perchè datati.

Tema: fusione di due subalterni SENZA opere effettuata 15 anni fa (fusione denunciata solo catastalmente e non urbanisticamente).
A mio avviso l'intervento, rientrando all'epoca in manutenzione straordinaria, era soggetto a DIA.
Il tecnico dell'epoca ritiene che trattandosi di fusione SENZA opere non era necessaria.

Il mio cliente chiede a me un parere e io ritengo che la fusione sia necessaria oggi come allora.
Quindi gli ho proposto una CILA in sanatoria.

Tuttavia ad oggi il DPR 380/2001 art 3 comma 1 lett.b dice che "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari CON esecuzione di opere"

Il fatto che specifichi CON esecuzione di opere mi pone un po' in crisi sulla mia teoria. Forse il legislatore ritiene oggi l'accorpamento SENZA opere non rientrante in manutenzione straordinaria?

Voi cosa ne pensate di questa specifica che fa il DPR?
lorenzo_px :
Credo che il legislatore ritenga difficile poter unire o dividere due appartamenti senza effettuare alcun tipo di opera muraria. Ad ogni modo, prima di presentare la pratica prova a chiedere un appuntamento al tecnico comunale per chiedergli come impostarla. In una situazione simile,un tecnico mi disse di effettuare almeno un opera che dimostrasse la fusione ( apertura di una porta tra due muri di confine), anche se in realtà la porta già c'era.
AGA :
"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso.."

Un funzionario legge il testo nel senso che, "l'accorpamento" rientra negli interventi di tipo straordinario, indipendentemente se esegui anche opere.
Se rilevi che sia stato aperto un vano porta, toccherà poi fare una cila per diversa distribuzione dello stato assentito, per cui il committente dovrà rimetterci 1000,00€ come sanzione.
Se poi l'intervento è stato eseguito su muratura portante la questione si complica, perchè occorreva fare l'autorizzazione del genio civile, come intervento locale, per cui si dovrà applicare il doppio del costo, più le marche da bollo. Inoltre la comunicazione in sanatoria costerà almeno 1000,00€ di sanzione.
Quindi a leggere la norma, di dovrebbe fare una cila indicando la manutenzione straordinaria per accorpamento. Fornendo nella documentazione, l'estratto catastale precedente (se è possibile), quello di accorpamento. Andrai a dimostrare che nell'accorpamento, non ci sono state variazioni planimetriche. Dopo di che, si chiede l'accorpamento catastale indicando il numero di cila.

Se ciò non è stato fatto prima, toccherà pagare la sanzione, per diversa distribuzione.
archspf :
concordo in pieno con quanto detto da @AGA al quale non occorre aggiungere altro.
Paul_Arch :
Perdonami @AGA ma non ho capito molto bene la prima parte del messaggio, che è la vera risposta alla mia domanda.

Infatti io non ho parlato di opere da sanare proprio perchè non ce ne sono, qualora ci fossero state il legislatore è ben chiaro in quanto l'accorpamento CON opere è da considerarsi M.S. e lo dice bello chiaro e tondo.

La mia domanda è: il fatto che esista la possibilità (seppur remota) che due immobili possano fondersi SENZA opere come viene inquadrata dal legislatore?

Io lo considero manutenzione straordinaria alla stessa stregua della versione CON opere. Volevo però un parere di altre persone in merito, perchè leggendolo alla lettera il fatto di accorpare le unità senza opere sembrerebbe svincolare l'intervento dal regime di M.S.
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