Ced : [post n° 462065]

deroga altezze

Buongiorno,
secondo voi la deroga dei 10cm per le altezze interne minime che porta da 270 a 260 in caso di installazione di riscaldamento a pavimento vale solo se si parte da 270 o potrebbe valere anche in caso contrario.
Mi spiego. Ho tra le mani un locale che ha altezza 257 ma che con massetto più sottile, riscaldamento fresato e pavimento a basso spessore potrebbe arrivare a 260. Secondo voi potrebbe valere la regola? (forse é un po' border line)
grazie
archspf :
Non voglio indagare sullo stato legittimo poichè le motivazioni per cui l'altezza dei locali è inferiore alla norma possono essere molteplici.
Tuttavia, a patto di rispettare tutte le condizioni, la deroga dovrebbe essere sempre applicabile, ma la logica prevede che ci sia diminuzione di altezza e non aumento (essendo relativa all'altezza minima da rispettare!)
Qualora si sia in presenza di un edificio ante 1975, sarebbe più consono, secondo il mio punto di vista, invocare al massimo l'art. 34-bis, poichè di fatto si sarebbe entro la tolleranza del 2% (min. 252, max 262).
Diversamente come già hai intuito, sarebbe fuori luogo.
Ced :
Si era proprio una soluzione “border line”.
Grazie per le tue considerazioni!
Buona domenica
Sara :
Se 257 è già altezza legittimata ad uso abitativo secondo me potrebbe rientrare nelle tolleranze.
unfor :
Mi aveva riferito un tecnico che la tolleranza del 2% non è applicabile alle norme igienico sanitarie. Avete riscontri in merito?
archspf :
@unfor si: sentenza 43/2020 della corte Costituzionale.
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