Giorgio : [post n° 464320]

Elaborati e committente

Buongiorno
Se un committente non vuole più portare avanti un progetto e si concorda una cifra a forfait del progetto (praticamente un rimborso spese), a quel punto il committente può comunque pretendere gli elaborati di progetto?
Grazie
d.n.a. :
si, ovviamente consegnerai o cartaceo, o in pdf (file bloccato).
nessun editabile.
archspf :
Aggiungo che dovrebbe essere esplicitato nel contratto in quanto gli elaborati sono protetti da diritto d'autore, ed un utilizzo distorto o non concordato (come dare i tuoi disegni ad un altro affinché realizzi l'opera o, peggio, apporti delle modifiche) comporta il reato penale di appropriazione e sfruttamento indebiti della proprietà intellettuale.

La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore sono riservati all'ARCHITETTO (paternità dell’opera), anche dopo il saldo degli onorari da parte del COMMITTENTE che avrà facoltà residuale di mero utilizzo del progetto per la sola realizzazione dell’opera progettata, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile, della legge sul diritto d'autore, ai sensi della legge 633/41 e della legge 306/77 e s.m.i.;

Generalmente inserisco una specifica clausola che:
a) disponga il pagamento di una somma di € _________ a favore del professionista, per l'acquisto dei disegni originali (anche digitali ma comunque non editabili) a fronte del quale il professionista mantiene la proprietà intellettuale.
b) in caso l'intervento non dovesse realizzarsi ovvero le fasi dell'incarico dovessero interrompersi, il committente è tenuto a restituire tutti gli elaborati consegnatigli dal professionista, garantendone l'assenza di conservazione di qualunque copia affinché sia garantita la piena proprietà del relativo autore: Rispetto ai progetti/soluzioni presentati e/o ancorchè rifiutati dal COMMITTENTE, egli non potrà far valere alcun diritto di utilizzo o
cessione e dovrà impegnarsi a mantenere il massimo riserbo considerando quanto conosciuto quali informazioni segrete ai sensi dell’art. 98 del Codice di Proprietà Intellettuale. Il COMMITTENTE, per sé, eredi ed aventi causa, rinuncia ad ogni corrispettivo, indennità o diritto di utilizzazione economica derivante dallo sfruttamento dell’opera del professionista.
Davide C. :
Vista la situazione, oltre a tutelarti come dice archspf, se fossi in te gli darei solo dei pdf bloccati, "pulendoli" da quote, ecc. Insomma, una versione molto semplificata del progetto in modo da renderlo pressoché inutilizzabile
Giorgio :
Ringrazio per la risposta,
purtroppo ho inviato i dwg agli impiantisti, mettendo per conoscenza il committente.
un domani potrebbe utilizzare il mio progetto cambiando qualcosa per dire che "non è uguale" ?
d.n.a. :
A questo punto direi che non ha neppure piu da pretendere nulla, visto che glieli hai già dati..
Davide C. :
Credo cha vendo fornito i dwg, non sei per nulla tutelato. Il proprietario potrebbe chiedere i dwg degli impianti e di conseguenza ottiene quelli architettonici.
Se avessi sottoscritto un disciplinare sarebbe stato tutto più facile. Tuttavia, questo "rimborso spese" che avete concordato non è corretto. Dovresti farti pagare per il lavoro svolto e non un rimborso. Alla fine, non c'è nulla di male se il cliente non prosegue: basta che ti paga il giusto per quanto hai fatto
ArchiFra :
oltre a quanto detto dai colleghi, aggiungo che per rescissione del contratto del committente c'è una penale per mancato guadagno: non ci si limita a pagare il lavoro svolto fino a quel momento (non esiste parlare di rimborso spese, non svendere così la professione) ma si paga anche una percentuale sullo stesso
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