Tommaso : [post n° 469694]

Obbligo SCA se interventi "privi di rilevanza"

Gentili colleghi, chiedo un parere riguardo a questa situazione.
Stiamo effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria in due appartamenti contigui, con frazionamento e fusione (una camera è passata da un appartamento all'altro), rifacimento impianti e finiture.
In uno dei due appartamenti è stata realizzata un opera strutturale soggetta a deposito al Comune ma "priva di rilevanza" come da art 170bis LR 65/2014. Non soggetta quindi al deposito al Genio Civile. In particolare, è stato innalzato un architrave di circa 50 cm.
Secondo voi questa opera strutturale mi obbliga al deposito delle Segnalazione Certificata di Agibilità, o essendo un opera priva di rilevanza non è necessario?
Grazie in anticipo
desnip :
Non c'è nessuna norma sull'agibilità che faccia riferimento alla rilevanza di un intervento strutturale.
Si parla solo genericamente di interventi che incidano sulla "sicurezza" del fabbricato, quindi, a mio avviso, andrebbe richiesta.
Questo salvo quanto previsto da eventuali norme locali più dettagliate.
Archifish :
Se non sono intervenute modifiche prospettiche, una M.S con fusione/frazionamento sarebbe autorizzabile tramite CILA. L'intervento di innalzamento dell'architrave, se effettuato su foro architettonico esistente e senza ampliamento delle luce netta, in quanto privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, è anch'esso ascrivibile alla disciplina della CILA.
Tutto ciò premesso, non sconfinando nella SCIA, direi che la SCEA diviene una facoltà, anzichè un obbligo. Correggetemi se ho male interpretato.
Tommaso :
Ringrazio entrambi per la risposta.
Archifish, al Comune mi hanno detto di fare una SCIA in quanto l'intervento, se pur privo di rilevanza, è un intervento strutturale.. questo in effetti mi pare in linea con il Testo Unico, no?
Tommaso :
Denisp, grazie per la risposta. E' giusto quello che dici sulla mancanza di riferimento alla "rilevanza" nella normativa. Diciamo che il dubbio mi nasce perché nel modulo della SCA viene fatto riferimento agli estremi della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali. Ma essendo tale dichiarazione non necessaria per le opere prive di rilevanza, mi chiedevo se questo non sottintenda che in presenza di tali opere non è necessaria SCA. Spero di essermi spiegato chiaramente.
Archifish :
@Tommaso
Non so in che regione ti trovi, ma ribadisco che nel contesto in cui opero io (Emilia Romagna), alle condizioni che ho già esposto, l'intervento si realizza con una CILA. Se occorresse una SCIA, l'intervento strutturale si configurerebbe, quantomeno, come "intervento locale" e richiederebbe una cerchiatura con relativo deposito delle strutture. Ti dirò di più, se strutturalmente si riesce a dimostrare che la modifica in muratura portante, non altera la rigidezza e/o migliora il comportamento dell'elemento, non è nemmeno detto che sia obbligatoria la cerchiatura.
Ho ragione di credere che anche al di fuori del confine della mia regione, magari consultando uno strutturista, non sia poi tanto difficile dimostrare che quello che descrivi non è classificabile come intervento strutturale.
BRB :
A mio parere .. anche per l'intervento di " frazionamento e fusione" + rifacimento impianti dovresti farla.
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