Andrea : [post n° 473732]

Pratica sbagliata

Buongiorno a tutti, lo scorso anno ho fatto rifare il tetto di casa, un'abitazione singola unifamiliare, in particolare ho sostituito alcune travature e ho sostituito completamente la copertura da tegole a pannelli di lamiera coibentata. L'architetto a cui mi sono rivolto ha presentato una semplice comunicazione di inizio lavori per manutenzione ordinaria, quando ho presentato i documenti per avere la detrazione del 50% mi è stato detto che serviva una pratica C.I.L.A. per manutenzione straordinaria. È possibile rimediare all'errore magari presentando una C.I.L.A. in sanatoria?
desnip :
E' doveroso presentare una pratica in sanatoria, ma non potrà avere le detrazioni.
D'altro canto, se davvero fosse stato un intervento di m.o. (ad es. la sola sostituzione delle tegole), non avrebbe avuto diritto ad alcun bonus.
kajinnn :
Bisogna anche capire cosa effettivamente era stato chiarito come operazioni da effettuare. Se la necessità di sostituire la copertura, o porzione di essa, e non solo le tegole o altre opere di manutenzione ordinaria, è avvenuta dopo, bisognava incaricare nuovamente il tecnico per una CILA. Possibile che l'incarico originale verteva solo sul fatto di accompagnarla nella compilazione di un CIL?
Andrea :
Il lavoro da effettuare è sempre stato quello fin dall'inizio, avevamo anche chiesto, è ci era stato confermato che potevamo sfruttare il bonus 50%. Purtroppo sono state cose dette solo a voce e che adesso l'architetto nega. Se non ho capito male comunque la sostituzione del tipo di materiale di copertura rientrerebbe in manutenzione straordinaria per cui serviva CILA. Ma la sanatoria è possibile farla? Ho letto su internet che sanando darebbe anche diritto al bonus, ho chiesto anche informazioni all'agenzia delle entrate ma non mi hanno ancora risposto
kajinnn :
Essendo una C.I.L. a nome del committente per manutenzione ordinaria, è facile anche che il tecnico non compaia nelle varie dichiarazioni. Di conseguenza è una battaglia persa. Almeno per quanto riguarda la versione che stai esponendo. A voce, e con stretta di mano, si faceva negli anni 70/80! Per la sanatoria, che comunque devi far fare avendo modificato / migliorato la copertura, ti conviene anche solo per il valore documentato che può far aumentare il valore dell'immobile essendo una miglioria statica, forse anche termica ed acustica.
Andrea :
Ma facendo la sanatoria avrei diritto al bonus?
Albo :
No, ma ti è andata bene che non hai ancora iniziato a scaricare così non rischi di doverli ridare all'ade con gli interessi
Archsister :
Premetto, le situazioni vanno viste caso per caso e capire in modo approfondito cosa è stato eseguito, i tempi, ecc.
Detto ciò dal suo racconto e premesso che le opere eseguite, nonostante avvenute con procedura scorretta o comunque realizzate senza la dovuta autorizzazione…. il TUE nel corso degli anni e con le continue integrazioni, ha consolidato due definizioni distinte tra abuso e difformità.
Per farla breve, dal punto di vista urbanistico se le opere eseguite sono consentite e conforme alla normativa edilizia, quindi l’unica violazione è averle realizzate senza autorizzazione… siamo nel caso di opere sanabili attraverso il deposito della pratica edilizia corretta (ma in sanatoria), versando i diritti di segreteria e sanzioni previste in merito.
In tal caso, come è vero che il TUE prevede la decadenza di benefici fiscali per interventi abusivi, compreso l’iva al 10% che l’Agenzia delle Entrate richiederà il 12% restante dell’IVA con sanzioni e interessi ….. è anche vero che gli art. 49 e 50 del TUE va in suo favore.
Gli interpelli negli anni pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in merito ai due articoli hanno chiarito in tema di abuso e decadenza di agevolazioni fiscali che esistono due situazioni.

1) non vi è decadenza dai benefici fiscali “purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti ”, al termine della procedura sarà opportuno comunicare all'Amministrazione finanziaria l’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria. La “sanatoria edilizia”, dunque, ove vi siano i presupposti per la sua applicabilitài, consente di tutelare le agevolazioni tributarie, incluso il bonus Irpef per ristrutturazioni edilizie di cui all’articolo 16-bis Tuir.
2) invece, vi sarà sempre decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

Sull’efficacia temporale del procedimento di regolarizzazione edilizia, la giurisprudenza si è schierata decisamente a favore del cliente, retroattività tributaria della sanatoria edilizia: “gli effetti della sanatoria edilizia retroagiscono al momento dell’insorgenza del vizio sanato, con la conseguenza che vengono meno ex tunc gli impedimenti alla concessione della agevolazione fiscale”
E ancora, la Commissione Tributaria Centrale ha statuito che “la sanatoria, pur intervenendo in un momento successivo, cancella ogni vizio pregresso del rapporto e di conseguenza retroagisce al momento in cui lo stesso è sorto, attribuendogli validità fin dall’origine”
Per concludere, come premesso che la sua situazione è coerente con il contesto sanabile descritto,

Il consiglio che le do è …. si affretti, proceda a sanare quanto oggi non risulta regolare, e una volta presentata la pratica in sanatoria all’AdE, avrà dimostrato di aver eliminato+o i vizu attuali, con la conseguenza che decadono ogni impedimento ad usufruire delle agevolazioni fiscali in corso compresa l’IVA del 10%.
Andrea :
Grazie mille, è proprio quello che avevo letto e capito io informandomi sul web. Non avendo conferma di ciò da nessuno pensavo di aver capito male. Ho chiesto anche conferma via mail ad ade, comune e caf, ma nessuno ha ancora risposto. Domani ho appuntamento con un architetto, spero di avviare la pratica e che sia tutto risolvibile al più presto, grazie ancora dell'interessamento
desnip :
Scusa Archsister, potresti darmi gli estremi dell'interpello che dice le cose del punto 1?
Andrea :
Se ti può essere utile io ho letto la stessa cosa nella circolare 28/E del 2022 dell'agenzia delle entrate (pag 49-50)
Archstasis :
La circolare di riferimento che stabilisce le spese e sotto quali condizioni, rientrano per fruire delle agevolazioni fiscali è la 57/E del 1998 al punto 7.
Successivamente l'Ag. delle Entrate ogni anno nelle circolari che in oggetto trattano la guida alla dichiarazione dei redditi, richiamando il punto 7 prima menzionato confermano il diritto all'agevolazione in tema di sanatoria alle condizioni indicate nella 57/E 1998. Giusto per riportare le ultime ….
Circolare n. 19E del 2020 capitolo “spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio” voce titoli abilitativi, Circolare n. 7 del 2021 stesso capitolo, Circolare n. 28 del 2022 stesso capitolo,
Spero che le informazioni possa risultare utili.
desnip :
Molto utile, grazie. Si apre tutto un mondo.
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