Marcon : [post n° 473899]

Responsabilità D.L. e prestazioni extra

Salve,
ho commissionato ad un architetto (studio associato) un completamento opere di un fabbricato residenziale allo stato grezzo con direzione lavori. Il DL può essere ritenuto corresponsabile, assieme all’idraulico installatore, dei danni da perdita acqua dall’impianto riscaldamento per omesso controllo della corretta posa delle serpentine (sotto il piatto doccia)? Il DL può scagionarsi asserendo, pur senza precisarlo nel preventivo, di non essere competente di impianti? Nel completamento opere interne, la direzione lavori non comprende la direzione degli impianti che costituiscono la parte prevalente delle opere?
L’arch. si è dimesso a fine opere interne ma ad opere esterne ancora da realizzare: essendo le opere interne consistite prevalentemente in impianti e non avendone svolto d.ll. per sua ammissione, la d.ll. appare quasi tutta per le opere edili esterne: è ragionevole uno scomputo dal preventivo almeno del 50% della d.ll.?
Rispetto al preventivo, sono state svolte 2 prestazioni aggiuntive: computo metrico (con numerosi e ampi errori nelle quantità) e suddivisione della SCIA in due parti, opere interne (impianti e intonaci) ed opere esterne (pergolato + pensilina fotovoltaica): a voce l’architetto ha chiesto le sole spese vive (bolli e diritti al Comune) e non ha aggiornato il preventivo mentre a consuntivo chiede un corrispettivo per la prestazione aggiuntiva: l’avesse chiesto prima, avrei scelto diversamente, come comportarsi?
Grazie mille
Archifish :
Non entro nel merito di tutte le altre faccende (bisognerebbe sentire suonare "tutte le campane", non solo una). Resta il fatto che non vedo come si possa ritenere responsabile la DL di una perdita idrica in un impianto di riscaldamento a pavimento. Per quello risponde la ditta installatrice che si presume sia debitamente assicurata (son cose che non dovrebbero, ma possono succedere).
Marcon :
Grazie del riscontro. La perdita deriva da un'errore nella posa delle serpentine (in parte sotto il piatto doccia) che poteva essere vista dal DL che, invece, ha omesso sopralluogo e controllo: il DL non è corresponsabile assieme all'installatore?
ArchiFra :
no, il dl in questo caso non ha responsabilità come le ha già risposto il collega. avrebbe responsabilità se avesse fatto il progetto stratigrafico del tutto illogico, con la posa della serpentina inserita dove non può essere inserita, ma come può essere responsabile se la maestranza competenze posa le serpentine in modo da provocare una perdita? è come se il chirurgo rispondesse dell'errore che fa l'anestesista nel somministrare un farmaco di sedazione
Archifish :
Consiglio di approfondire il ruolo ed i compiti della DL. che, per inciso, non è tenuta nè alla continuativa presenza in cantiere, nè alla costante sorveglianza dell'operato delle maestranze. In linea del tutto teorica, addirittura, è compito del responsabile dei lavori (ergo il committente, se non ne viene nominato uno) verificare l'idoneità professionale delle imprese coinvolte e di conseguenza, per analogia, la "capacità" di eseguire le opere in maniera corretta e professionale.
archspf :
Francamente continuano a sfuggire quali siano i ruoli e responsabilità del Direttore Lavori al quale si affida un incarico di mero Controllo di quanto eseguito e non, come molti erroneamente pensano (confondendolo con il Direttore Tecnico), coordinare e dirigere i lavori, ovvero assistere ad ogni lavorazione: spetta all'impresa assicurarsi che l'opera venga realizzata secondo le prescrizioni e la regola dell'arte ecc.

Il DL verifica a lavorazione eseguita se questa sia carente o meno sui profili considerati (progetto, norme, indicaizoni ecc.).
Ricordate, cari committenti: il Direttore Lavori non può essere responsabile della condotta/incapacità/incompetenza dell'esecutore!
Per meglio intendersi: il DL è responsabile per le proprie azioni (di controllo ed attuazione del progetto, finanche per indicazioni errate), ma non può esserlo in considerazione di danni e vizi d'opera cagionati dall'esecutore materiale. L'esempio di @Archifra è perfettamente calzante.

Lo scomputo dell'onorario sarà proporzionale al lavoro effettivamente svolto e determinato sulla base del preventivo concordato ed allegato alla lettera di incarico sottoscritta.

Gli errori nelle quantità vanno dimostrati da personale che abbia parimenti la stessa qualifica del redattore: esistono delle convenzioni di misurazione che solitamente sfuggono ai non addetti ai lavori.
In ogni caso esistono le revisioni contabili fatte in modo da riconciliare quanto stimato in fase di progetto e quanto effettivamente eseguito.

Per concludere qualsiasi attività svolta e necessaria va regolarmente remunerata: per eventuali contestazioni può rivolgersi all'ordine di appartenenza.
Marcon :
Grazie molte per le vostre risposte. Non per insistere ma solo per capire: in merito si è pronunciata la Corte di Cassazione (Ord. C. Cass. civ. 14/03/2019, n. 7336):
"L'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati;
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committenteu.

Ammessa comunque la non responsabilità nella fattispecie, il mio DL sostiene che la voce "d.ll. nel preventivo" di completamento opere interne (quasi esclusivamente impianti) non comprende la d.ll. degli impianti. E' corretto? Se così fosse, posso ritenere che la prevalenza della d.ll. ricadrebbe nelle opere (edili) esterne?
Grazie mille.
archspf :
Sulla base di un preventivo che non si conosce non possiamo dare una risposta univoca. Tuttavia, se può aiutare nell'indagine, in alcune situazioni, ove sia richiesta espressamente una specifica competenza (impianti, strutture), la DD.LL. se non diversamente specificato è quella "architettonica" e non specialistica.
Occorre valutare se il caso di specie fosse di tipo "complesso".
Ma è più probabile che:
a) il tecnico abbia indicato di assumere l'incarico solo per le opere edili
b) il tecnico si voglia sottrarre alle proprie responsabilità indicando l'estraneità all'incarico ricevuto

In entrambe le situazioni la cosa va dimostrata con riferimento esclusivo al contratto di incarico.
desnip :
Scusate, ragazzi, ma io non capisco.
Se il dl ha la responsabilità di verificare che i lavori siano realizzati secondo la regola dell'arte ed è acclarato che tali lavori NON SONO stati realizzati secondo la regola dell'arte, come si fa a dire che non ha responsabilità?
Poi, permettetemi, ma l'esempio di ArchiFra non è calzante. Il chirurgo fa il suo lavoro che è quello di operare, non di controllare l'operato di tutti i presenti in sala operatoria. Diversamente dal dl, il cui compito è appunto quello di controllare l'operato dei presenti in cantiere.
ArchiFra :
ma il dl come fa a sapere se i dadi sono stati tirati correttamente e i tubi raccordati? lui deve verificare che le maestranze posino correttamente secondo il progetto, che facciano le pendenze, non che i dettagli che sono propri della professionalità della maestranza vengano eseguiti a regola dell'arte, se no scusa l'architetto deve pure essere elettricista e idraulico e posare lui. a cosa ci stanno a fare le maestranze specializzate? sono ditte certificate o scappati di casa non legittimati a operare? è qui il bisticcio a mio avviso. il chirurgo è responsabile della sala operatoria, ma non risponde degli errori propri delle professionalità altrui.
paoletta :
I collaudi sono stati eseguiti? Era presente il DL? Nel caso del pavimento radiante esiste uno specifico protocollo di collaudo e di prima accensione con relativo verbale. Prima del getto del massetto va portato in pressione almeno del doppio di quella di esercizio.
archspf :
@desnip la responsabilità del DL stà nell'accertamento, non nella mancata o errata realizzazione delle opere in quanto, egli non è l'esecutore materiale ed in ogni caso, non essendo "tenuto ad essere costantemente presente in cantiere e a rilevare tutto quanto eseguito", eventuali vizi occulti possono comunque sfuggire alla supervisione.
Ovviamente ci sono casi di negligenza del DL, ovvero relativamente all'omissione dai propri obblighi (di verifica) o alla errata indicazione nel caso di necessità contingenti.

@ArchiFra parole sante.
Marcon :
Nella fattispecie l'errore dell'idraulico non è accidentale ma procedurale, a mio avviso ben visibile in quanto le serpentine sono state posate in parte sotto il piatto doccia; evidentemente l'idraulico, pur avendo lui stesso eseguito l'intero impianto idro-termo-sanitario e preso le misure, all'atto della posa ha immaginato il piatto rettangolare orientato a 90° risultando però (facilmente visibile da un tecnico DL che pure non deve eseguire il lavoro e saperlo affettivamente eseguire) sotto lo scarico del lavandino.
Non mi è chiaro, poi, se nel contratto la voce "direzione lavori" relativamente ad una Scia di completamento opere interne, che sono quasi esclusivamente impianti, possa TACITAMENTE intendersi come sola d.ll. opere edili. Grazie molte.
Marcon :
I collaudi sono stati eseguiti, non mi risulta ad una pressione del doppio. Il DL non c'era.
Marcon :
Nel contratto è riportato "media complessità".
Tra le voci:
- D.ll. del fabbricato con sopralluoghi in cantiere, certificato di regolare esecuzione...;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e redazione PSC (non ha eseguito CSE e, preso all'ultimo, mi è stato consegnato un PSC fin troppo evidentemente non del mio fabbricato).
desnip :
Scusate ancora. Concordo con voi che noi non siamo elettricisti o idraulici e quindi non possiamo sapere come un impianto si esegua a regola d'arte... Eppure siamo noi che dobbiamo andare a redigere il cpaitolato in cui viene descritto proprio come quell'impianto o quella lavorazione devono essere eseguiti. Quindi le cose non mi tornano...
Ma lo faccio per fare l'avvocato del diavolo, eh? perchè a me fa piacere di non dover avere anche queste responsabilità, ma dal punto di vista "letterale" la cosa proprio non mi torna.
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