Salve a tutti,
sono un giovane professionista che ha conseguito la laurea magistrale in Pianificazione territoriale e urbanistica. Mi occupo di progettazione fino ad arrivare alla direzione lavori in cui vesto il ruolo di ispettore di cantiere.
Per necessità lavorative mi è stato proposto, in futuro, di poter divenire responsabile della sicurezza sui cantieri e magari anche CSP/CSE.
Vorrei un chiarimento: con la mia laurea è possibile ricoprire tali ruoli e firmare i documenti che ne sono legati (es. PSC) ? (da quello che ho letto, ma senza risposte chiare, mi pare si possa fare)
nel Dlgs (aimè) non c'è tra le lauree elencate in cui, invece, sono presenti scienze agrarie, geologiche ecc.
Qualcuno può raccontarmi la sua esperienza e che tipo di corsi/esami ha sostenuto?
Grazie anticipatamente.
Per quanto riguarda RSPP si, ma a differenza di altre lauree non sarai esonerato dai moduli A e B quindi dovrai fare tutti e tre i moduli.
Sul CSE/P quindi redazione del PSC nonostante la modifica all'art 98 del 81/08 che ha aperto ai laureati in tecniche della prevenzione a Luglio, la LM48 non è compresa (sono presenti LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74). Se hai un diploma da geometra o perito potresti comunque farlo.
Per il CSE, abilitazione sono 180 ore di corso, che dal post covid possono essere seguite anche online. Il mercato è comunque satura e i prezzi bassi in rapporto alle responsabilità (penali).
Sul CSE/P quindi redazione del PSC nonostante la modifica all'art 98 del 81/08 che ha aperto ai laureati in tecniche della prevenzione a Luglio, la LM48 non è compresa (sono presenti LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74). Se hai un diploma da geometra o perito potresti comunque farlo.
Per il CSE, abilitazione sono 180 ore di corso, che dal post covid possono essere seguite anche online. Il mercato è comunque satura e i prezzi bassi in rapporto alle responsabilità (penali).
TI ringrazio infinitamente per la pazienza nel rispondere.
Si, ho un diploma da geometra ma non ho mai esercitato o fatto tirocini come geometra, però potrebbe ''salvarmi'' questo direi per poter redigere e firmare i PSC se ho ben capito.
Quando dici che il mercato è saturo e i prezzi sono bassi in rapporto alle responsabilità cosa intendi esattamente?
Grazie ancora
Si, ho un diploma da geometra ma non ho mai esercitato o fatto tirocini come geometra, però potrebbe ''salvarmi'' questo direi per poter redigere e firmare i PSC se ho ben capito.
Quando dici che il mercato è saturo e i prezzi sono bassi in rapporto alle responsabilità cosa intendi esattamente?
Grazie ancora
Con diploma di geometra devi dimostrare che hai lavorato nel settore edile per almeno 3 anni contro 1 delle lauree abilitate. Non si tratta di lavoro in ambito sicurezza ma generalmente in ambito edile che mi pare di capire tu abbia quindi si seguendo il corso potresti fare il Cse/csp
Sui prezzi bassi intendo che nel 81/08 molte sanzioni sono di tipo penale (nella maggioranza pena pecuniaria) ed i prezzi se fai cse/p per attività private non di grosse dimensioni sono bassi in relazione a queste sanzioni.
Comunque il corso da cse lo consiglio a tutti indipendentemente dal fatto che poi lo si faccia o meno
Sui prezzi bassi intendo che nel 81/08 molte sanzioni sono di tipo penale (nella maggioranza pena pecuniaria) ed i prezzi se fai cse/p per attività private non di grosse dimensioni sono bassi in relazione a queste sanzioni.
Comunque il corso da cse lo consiglio a tutti indipendentemente dal fatto che poi lo si faccia o meno
ciao luca, anche io sono un laureato in lm 48. in questi giorni ho attenzionato l'argomento delle competenze di pianificatore territoriale laureato in lm 48 e il tema della progettazione architettonica e redazione di pratiche edilizie quali cila scia pdc ecc con conseguente direzione lavori. il mio dubbio è se la laurea in lm 48 è abilitante alla redazione delle suddette pratiche. Premesso che anche io mi occupo più di edilizia privata che pianificazione territoriale riporto una faq dell'ordine degli arch. pianifica. paesaggisti di Palermo. in attesa del tuo parere, cordiali saluti.
"I nodi legati ai discordanti pareri si sciolgono richiamando l’articolo 15 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale e’ accompagnata dalle dizioni: “sezione A – settore architettura”, “sezione A – settore pianificazione territoriale”, “sezione A – settore paesaggistica”, “sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “sezione B – settore architettura”, “sezione B – settore pianificazione”.
In merito alle prestazioni professionali di competenza appare sempre utile sottolineare come lo stesso Decreto chiarisca i diversi campi di azione; al di fuori di quanto normato può configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione
Art. 16.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’ gia’ stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della citta’;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita’ di valutazione ambientale e di fattibilita’ dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”:
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
15/12/2023
"I nodi legati ai discordanti pareri si sciolgono richiamando l’articolo 15 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale e’ accompagnata dalle dizioni: “sezione A – settore architettura”, “sezione A – settore pianificazione territoriale”, “sezione A – settore paesaggistica”, “sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “sezione B – settore architettura”, “sezione B – settore pianificazione”.
In merito alle prestazioni professionali di competenza appare sempre utile sottolineare come lo stesso Decreto chiarisca i diversi campi di azione; al di fuori di quanto normato può configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione
Art. 16.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’ gia’ stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della citta’;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita’ di valutazione ambientale e di fattibilita’ dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”:
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
15/12/2023