Di recente il consiglio di stato si è espresso sull’impossibilità di spendere la vincita concorsi di progettazione come requisito tecnico professionale nelle gare di appalto. In particolare afferma “ La mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l'esecuzione dell'appalto alcun Pfte”.
Cosí facendo si escludono molti studi che avevano speso e investito il proprio tempo nei concorsi di progettazione indetti negli ultimi anni. Oltretutto la sentenza va in disaccordo a quanto affermato in questi anni dal consiglio nazionale degli Architetti e dall’Anac che affermano che i soggetti arrivati a premio e meritevoli di menzione, hanno il diritto di ricevere un certificato di buona esecuzione del servizio da poter spendere nelle ulteriori gare di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Anche la Regione Siciliana con la ricezione del nuovo codice dei contratti e i nuovi bandi tipo, riprende l’interpretazione del CNAPPC e dell’Anac.
Per il nostro studio questi certificati sono stati necessari per poter partecipare a diverse gare. Non poterli usare significherebbe essere tagliati fuori da future partecipazioni a gare di appalto.
Voi che ne pensate? La sentenza ha un’interpretazione obbligatoria da dover essere applicata a ogni gara o è a discapito del RUP?
Si.Arch. : [post n° 482898]