Buonasera,
in un condominio non costituito, in cui ci sono solo due proprietari, come vengono ripartite le spese relative al rifacimento della facciata?
Stante l'inesistenza delle tabelle millesimali, Io ritengo che si debba far riferimento all' art. 1123 del codice civile, secondo il quale le spese sono ripartite in modo proporzionale al valore della proprietà e quindi non automaticamente calcolate al 50%.
A tal proposito ho trovato anche questa sentenza della Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9280 del 16 aprile 2018:
".......In tema di cd. condominio minimo, in mancanza di tabelle regolarmente approvate, la quota di partecipazione alle spese gravante sui singoli proprietari deve essere determinata dal giudice in base alla disciplina del condominio di edifici di cui all'art. 1123 c.c. e, quindi, tenendo conto del valore delle loro proprietà esclusive, e non, invece, applicando la regolamentazione in materia di comunione prevista dall'art. 1101 c.c., secondo la quale, in assenza di altra indicazione degli accordi, le quote si presumono uguali".
Confermate o ci sono altre disposizioni di legge?
Grazie in anticipo
Adele : [post n° 485192]
Condominio non costituito: Ripartizione spese comuni
La soluzione della Corte di Cassazione è quella corretta. Essa però presuppone che ci sia stata un preventivo accertamento del valore delle singole unità immobiliari che può essere richiesto dal condomino interessato sia preventivamente ovvero contestualmente alla richiesta in sede giudiziaria della quantificazione delle quote di partecipazione alla spesa.
In mancanza non si può procedere in altro modo che con quota paritaria.
In mancanza non si può procedere in altro modo che con quota paritaria.