Salve a tutti, sto riflettendo sulla procedura da effettuare per sanare delle variazioni essenziali...
e mi sto incartando sulla definizione nell'art.32 del TUE.. al comma 1 lettera e)
"violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali"
Qualcuno mi sa spiegare a cosa si riferisce questa ultima parte: "quando non attenga a fatti procedurali" ?
Grazie
BRB : [post n° 485354]
variazioni essenziali
ovvero che siano effettuate in assenza di provvedimento (abusi sostanziali)....non in riferimento ad irregolarità formali (procedurali, appunto).
senza "autorizzazione sismica".
Le variazioni essenziali presuppongono che sia statp presentato il titolo giacchè sono difformità da esso.
Le variazioni essenziali presuppongono che sia statp presentato il titolo giacchè sono difformità da esso.
scusa...allora opere (strutturali e non) realizzate senza titolo in quale casistica ricadrebbero ?