Bersek : [post n° 491592]
Ampliamento art 36 DPR 380/01
Buongiorno, ho sanato nel 2016 un'opera difforme come sagoma e aumento di volume in superficie. In pratica c'era una stanza con sagoma e volume superiore, costruita con PDC nel 1961 e 1964 con licenza edilizia. È stato applicato l'articolo 36 DPR 380/01 e sanato nel 2016. Pagando la sanzione. Eventualmente vorrei applicare l'ex piano casa, ora piano di rigenerazione urbana, per una sopraelevazione con un nuovo PDC avendo già avuto una sanatoria art 36 del DPR 380/01 posso farlo essendo che il volume era già esistente e richiedere il 20% della rigenerazione urbana?
Devi consultare la normativa locale. La sanatoria ex art. 36 legittima l'intervento eseguito ed a differenza del condono, permette opere di trasformazione rilevante.
Buongiorno archspf, intanto ti ringrazio come sempre gentilissimo nei preziosi consigli. Sul grafico del 2016, mi riporta sulla sanatoria art 36 DPR 380/01 la stanza è stata ampliata del 20% della sua volumetria penso che possa essere a tal punto applicato ex piano casa precedente ormai scaduto? Il regolamento regionale riporta della nuova legge di rigenerazione urbana:
9.quinquies. I comuni in sede di formazione e redazione del Piano strutturale, di cui al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), individuano le aree nelle quali non è possibile applicare tali incentivi. Tali incentivi restano esclusi per gli edifici già beneficiari di incrementi volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici.
Non riesco a capire se posso utilizzarlo di nuovo un' ulteriore 20% derivato dalla attuale legge di rigenerazione urbana o meno per fare un ampliamento su un altro immobile condividendone la volumetria tramite cessione con altri proprietari
9.quinquies. I comuni in sede di formazione e redazione del Piano strutturale, di cui al comma 1 dell’articolo 9 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), individuano le aree nelle quali non è possibile applicare tali incentivi. Tali incentivi restano esclusi per gli edifici già beneficiari di incrementi volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici.
Non riesco a capire se posso utilizzarlo di nuovo un' ulteriore 20% derivato dalla attuale legge di rigenerazione urbana o meno per fare un ampliamento su un altro immobile condividendone la volumetria tramite cessione con altri proprietari
La sanatoria non costituisce un incentivo (incremento volumetrico in deroga) in quanto presuppone - anzi - l'esistenza di cubatura residua: ritengo astrattamente (non potendo avere visione materiale della documentazione/norme locali e dovendo presuppore efficace il titolo in sanatoria) che contemporaneamente all'esistenza degli altri requisiti tu possa applicare la legge di rigenerazione urbana.
Ti ringrazio sempre gentilissimo ed esaustivo. Un ultima cosa, IF, gli indici di fabbricabilità possono essere sommati ad esempio con il piano di rigenerazione urbana del 20%: costituendo un intero lotto, anche se sono due separati e fanno parte dello stesso condominio, con l'approvazione da parte di tutti i proprietari?
Prego. Devi verificare che sia possibile la perequazione tenuto conto anche dei vincoli di PRG (es. lotto minimo, inderogabile): se sono due lotti è ininfluente che esista a valle un condominio che li contempli entrambi in quanto le regole da rispettare sono urbanistiche e non civilistiche.
Sempre gentilissimo. È fattibile la perequazione ho chiesto, un'altra cosa che non mi torna che nel 1994 il sottotetto risulta come volume tecnico ed escluso dalla volumetria esistente, anche se è attualmente l'intero immobile e il sottotetto sono in F3 quest'ultimo non è mai stato utilizzato come volume tecnico, bensì deposito ed è facilmente raggiungibile con una scala, senza botola. Presumo che per essere incluso nella volumetria totale, dovrei procedere con una variazione in primis con il cambio di destinazione d'uso procedendo a fare una variante del condono presentato in precedenza? È fattibile? Ci saranno anche altri oneri extra in aggiunta?. L'altezza del sottotetto è 2.55 m x 1.55 m e superficie 250 mq. La volumetria è stata calcolata con 250 mq x 2.05 di altezza totale ai fini dell'ottenimento dei MC totali.
Condono è una cosa, Sanatoria ordinaria un'altra. In entrambi casi non esistono "varianti" alle sanatorie menchemeno al condono che rappresenta (salvo rarissime eccezioni) una condizione "tombale".
Attenzione che in presenza di Condono non puoi effettuare interventi che eccedano la manutenzione straordinaria/risanamento conservativo del bene (principio consolidato giurisprudenziale).
Secondo la Legge Regionale specifica potesti, (sottolineo nell'ipotesi di esistenza di sanatoria ex art. 36 e non di condono) recuperare il sottotetto anche ai fini abitativi, se si verificano le condizioni al contorno: tale valutazione richiede uno studio di fattibilità e non è una semplice informativa.
Inoltre devi comprendere se:
a) il sottotetto era un "vuoto tecnico" ancorchè non praticabile: devi sanarlo in quanto esckuso anche dalla superficie accessoria e per il fatto che è stato realizzato, presumo spontaneamente, un vano di comunicazione.
b) un vano utile destinato già a uso accessorio (deposito, sgombero, lavatoio, ecc.). In tal caso potresti considerare il recupero, pagando i dovuti oneri "integrativi".
La trasformazione di un volume/superficie accessoria pertonenziale non rappresenta un cambio d'uso (la categoria è già residenziale) bensì un ampliamento.
Infine il computo del volume edificabile segue le regole specifiche locali.
Viste le numerose incertezze mi permetto di consigliarti l'assistenza di un tecnico più esperto.
Attenzione che in presenza di Condono non puoi effettuare interventi che eccedano la manutenzione straordinaria/risanamento conservativo del bene (principio consolidato giurisprudenziale).
Secondo la Legge Regionale specifica potesti, (sottolineo nell'ipotesi di esistenza di sanatoria ex art. 36 e non di condono) recuperare il sottotetto anche ai fini abitativi, se si verificano le condizioni al contorno: tale valutazione richiede uno studio di fattibilità e non è una semplice informativa.
Inoltre devi comprendere se:
a) il sottotetto era un "vuoto tecnico" ancorchè non praticabile: devi sanarlo in quanto esckuso anche dalla superficie accessoria e per il fatto che è stato realizzato, presumo spontaneamente, un vano di comunicazione.
b) un vano utile destinato già a uso accessorio (deposito, sgombero, lavatoio, ecc.). In tal caso potresti considerare il recupero, pagando i dovuti oneri "integrativi".
La trasformazione di un volume/superficie accessoria pertonenziale non rappresenta un cambio d'uso (la categoria è già residenziale) bensì un ampliamento.
Infine il computo del volume edificabile segue le regole specifiche locali.
Viste le numerose incertezze mi permetto di consigliarti l'assistenza di un tecnico più esperto.