Buongiorno, ho una domanda. Devo procedere con la sanatoria di una villetta singola realizzata nel 1973 facente parte di una lottizzazione dell'epoca.
L'immobile è stato realizzato traslato di 1,15 mt verso la strada, il volume complessivo dell'immobile corrisponde a quanto autorizzato mentre ci sono alcune difformità interne da sanare.
L'indice volumetrico autorizzato nel '73 è di 0,6 mc/mq, quello attuale è di 0,5 mc/mq.
Dovrei richiedere permesso di costruire in sanatoria e autorizzazione paesaggistica.
Il problema che ho è che i parametri urbanistici del '73 sono verificati mentre quelli attuali no.
In particolare quello a non essere verificato è l'indice volumetrico attuale.
E' palese che l'abuso è stato fatto in fase di costruzione dell'immobile e che non è stata fatta la variante finale al progetto all'epoca. Ora come posso regolarizzare la situazione?
Jessica M. : [post n° 493182]
Traslazione edificio - sanatoria
Verifica l'applicabilità dei "casi speciali" dell'art. 34-ter del DPR 380. Le condizioni necessarie sono: 1. che le difformità siano state ralizzate come "varianti in corso d'opera"; 2) che costituiscano parziale difformità dal titolo (vedi definizione di variazioni essenziali nella tua regione, in particolare con riguardo alla traslazione nel lotto); 3) che il titolo sia stato rilasciato prima dell'entarta in vigore della L. 10/77; 4) che le difformità non siano qualificabili come "tolleranze costruttive". Questo articolo prevede una sorta di sanatoria agevolata per gli interventi risalenti, che NON prevede la doppia conformità e può essere ottenuta con una SCIA in sanatoria. (v. conferma nelle faq del MIT)
Ringrazi per la risposta e a questo punto mi sorge un dubbio:
il caso in questione rientra nei casi speciali definiti dall'art 34-ter del dpr 380.
Sono andata a leggere anche tutte le faq del MIT e alla faq D.3.4.1.7 dove si parla della non obbligatorietà della doppia conformità non mi è chiaro se devo comunque verificare gli indici urbanistici attuali.
Perchè in tal caso non sarebbero verificati in quanto l'indice volumetrico è sceso da 0,6 a 0,5 e attualmente non sarebbe verificato.
Come si procede in questo caso?
il caso in questione rientra nei casi speciali definiti dall'art 34-ter del dpr 380.
Sono andata a leggere anche tutte le faq del MIT e alla faq D.3.4.1.7 dove si parla della non obbligatorietà della doppia conformità non mi è chiaro se devo comunque verificare gli indici urbanistici attuali.
Perchè in tal caso non sarebbero verificati in quanto l'indice volumetrico è sceso da 0,6 a 0,5 e attualmente non sarebbe verificato.
Come si procede in questo caso?
La verifica dell'indice urbanistico rientra appunto nella conformità ad oggi... Il senso della norma è: prima del '77 non esisteva una disciplina per le varianti in corso d'opera, quindi non possiamo trattarle come abusi. Ergo, a meno di grosse difformità che pongano un oggettivo problema di compatibilità edilizia e urbanistica, facciamo che il resto va tutto bene.
Cosa centra l'indice volumetrico con la traslazione dell'edificio ancorché non hai rilevato difformità di cubatura? Inoltre la doppia conformità al massimo deve riguardare i parametri variati (da sanare) e non quelli legittimamente assentiti.
Non è molto complicato: come già correttamente anticipato, il presupposto dell'applicazione del 34-ter è la configurazione dell'intervento come una mancata variante in corso d'opera di opere configurabili come parziali difformità: pertanto al ricorrere di tutti gli altri presupposti occorre verificare che si rientri nel perimetro delle parziali difformità stabilito da legge regionale.
Non è molto complicato: come già correttamente anticipato, il presupposto dell'applicazione del 34-ter è la configurazione dell'intervento come una mancata variante in corso d'opera di opere configurabili come parziali difformità: pertanto al ricorrere di tutti gli altri presupposti occorre verificare che si rientri nel perimetro delle parziali difformità stabilito da legge regionale.