unfor : [post n° 493671]

Salva casa - Calcolo RAI e Regolamento Igiene.

Ho un condominio con Licenza Edilizia del 1974 dove in alcuni locali degli appartamenti sono stati realizzati serramenti più piccoli. Effettuando il calcolo come da regolamento di igiene (ovvero togliendo i 60cm da terra e considerando la riduzione dell'aggetto superiore) i RAI non risultano verificati, mentre considerando la superficie della finestra nella sua totalità (e senza riduzioni per l'aggetto sup.) i calcoli rientrano nel 1/8 previsti dal D.M. 5 luglio 1975. Ora considerando che il regolamento di igiene è stato introdotto in Lombardia successivamente al 1975, secondo voi è possibile calcolare i RAI considerando la totale superficie finestrata, con le norme del Salva Casa? In caso affermatico mi sapreste dare un riferimento specifico? Ringrazio in anticipo chi è disponibile ad aiutarmi.
archspf :
Se stai verificando l'esistente, la stessa deve essere effettuata rispetto ai titoli vigenti all'epoca della costruzione (1974): v. Regolamento Edilizio.
Non comprendo il riferimento al Salva Casa.
unfor :
Mi sto informando. Il tuo riferimento è al Dl semplificazioni di cui a questo articolo?

[p+A news: Altezze-minime-e-requisiti-igienico-sanitari-non-si-applicano-agli-edifici-ante-75-di-centri-storici-e-zone-B]

Il riferimento al Salva Casa era solamente perchè ero rimasto al regime di doppia conformità e sapevo che era stata aperta la possibilità di superarlo in alcuni casi specifici.
arch_mb :
Unfor cosa devi fare? Una sanatoria o un nuovo intervento? E i serramenti sono stati inseriti così nell'ambito dlla costruzione dell'edificio, o sono stati modificati successivamente?
unfor :
Una sanatoria condominiale. I serramenti sono stati realizzati difformemente su tutti i piani del fabbricato nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario.
archspf :
Allora verifica questi step:
a) "agibilità sanante" art. 34-ter comma 4: agibilità rilasciata ed esistenza verbale di sopralluogo con evidenziate anche in forma generica di difformità rilevate > non devi fare alcuna sanatoria ma indicare tale fattispecie nel primo titolo utile (tolleranza costruttiva)
b) "mancata variante" art. 34-ter comma 3: opere realizzate in vigenza del titolo (rilasciato ante legge Bucalossi 10/1977) che non sono state dichiarate e che costituiscano al massimo parziali difformità > sussistenza del rispetto dei regolamenti dell'epoca (ovvero presupposto di variante autorizzabile) > Scia in sanatoria ed oblazione di cui all'art. 36-bis comma 5 lettera b)

Fuori da questi contesti, pur superando il concetto di doppia conformità con l'applicabilità dell'art. 36-bis, rimane in ogni caso il rispetto dei regolamenti all'epoca dell'abuso per cui, nel tuo caso, qualora non esisteva R.E./R.I. locale, dovrai riferirti alle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.
Ovviamente in caso di permanenza del mancato rispetto dei parametri la situazione non è sanabile tout-court , a meno di interventi massivi all'interno della "sanatoria condizionata" di cui al nuovo art. 36-bis comma 2 (la vedo dura).
unfor :
Grazie archspf, sempre ottimo. Putroppo sul certificato di abitabilità c'è scritto che "il lavoro è stato eseguito come da progetto approvato" e si fa riferimento a un regolamento edilizio ed un regolamento di igiene comunale. Farò un accesso agli atti per farmi dare questi due regolamenti.
unfor :
Un ultima cosa @archspf. Ponendo di scindere le pratiche, effettuando una Scia in sanatoria per le parti comuni e successivamente altre singole per le opere interne delle unità immobiliari (che non si sa se tutti vorranno verificare...), e tenendo in considerazione che i RAI sono verificati solo se calcolati come nel 1974, queste sanatorie interne si potrebbero fare con una CILA oppure è necessaria sempre una SCIA art. 34-ter ? Il mio dubbio è il riferimento normativo che consente di verificare i RAI solo con le norme dell'epoca.
archspf :
Astrattamente se le sanatorie interne riguardano opere di diversa distribuzione e non toccano le strutture, tutte CILA. Dico astrattamente poichè bisognerebbe verificare che le difformità interne non siano comunque legate alla diversa forometria: diversamente ognuno deve afre la propria sanatoria (prospetti ed interni).
Tecnicamente se i RAI non sono verificati non puoi fare nè l'una nè l'altra sanatoria e devi sperare nella possibilità di adeguamento (sanatoria condizionata per tutto e tutti: da chiarire le modalità con il tecnico comunale). Anche se si potrebbero scindere in astratto le parti comuni da quelle private (che secondo il mio personale parere è una boiata legislativa), non è pensabile sanare solo una questione (dimensione reale finestre) e non l'altra (RAI), ancorché sempre a mio modo di vedere la distinzione può avvenire solo allorquando non ci sia interessamento "simultaneo": es. l'autorimessa difforme, ma qui c'è concatenazione.
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