Una cliente mi ha chiesto di verificare la pratica fatta da un altro tecnico perchè teme l'incompletezza della pratica e la eventuale richiesta di annullamento della detrazione.
Ora, la parte 110 la delego ad un collega esperto (ma sembrerebbe che facendo la cessione del credito eventuali errori/mancanze tornerebbero in capo alla società che ha fatto l'operazione).
Detto questo, però, la pratica è partita con una SCIA anche per opere di manutenzione straordinaria con interessamento delle parti strutturali.
Rifatto tutto.
impianti - serramenti - cappotto- fotovoltaico... etc.
Dall'accesso agli atti verifico che:
- manca l'Ape finale (a mio parere obbligatorio)
- non sono stati depositati i requisiti acustici passivi (???)
- Fatta la fine lavori non è stata depositata la Scia per la Agibilità.
Ora, so che la SCA deve essere fatta dal proprietario entro 15 gg dalla fine dei lavori (pena sanzione).
Normalmente io tecnico provvedo ad approntarla perchè credo che sia la conlcusione naturale di un incarico (quando necessaria naturalmente)
Mettendovi dalla parte del proprietario, come procedereste?
Nell'incarico al tecnico non era prevista.
Il comune non la ha richiesta.
Ma, ora salta fuori che le opere nel sottotetto non sono mai state oggetto di Variante finale (c'è una variante ma non coinvolge il sottotetto).
Sistemazione che avevano promesso di sistemare (pinocchio?)
Mi sto dando una spiegazione:
nel sottotetto hanno realizzato un bagno che non è regolarizzabile, ergo il tecnico ha si dichiarato la fine lavori, ma si è guardato bene dal presentare la SCA in quanto avrebbe dovuto dichiarare la conformità al progetto presentato.
Cioè, parliamo dell'anno 2022...
La cliente ha dei video della situazione ...
paola2 : [post n° 493831]
Scia per ristrutturazione villino + opere 110
C'è un errore di partenza: per lavori di questo tipo la normativa prevedeva la Cila Superbonus...
Se la pratica risale al 2022 vi sono almeno due ordini di problemi:
a) sostanziale: se non parliamo di demo/ricostruzione il 110 prevedeva la CILA-Superbonus (dal 5 agosto 2021) per gli interventi di stretta competenza, mentre per tutto il resto pratica idonea parallela. La mancanza della suddetta pratica specifica fà decadere in automatico ogni diritto all'agevolazione ed i crediti eventualmente maturati/ceduti/liquidati risultano pertanto inesistenti (massimo grado di gravità = frode). Situazione insanabile.
b) formale: il problema dello stato legittimo non stà nella SCA (omessa o meno) quanto sulla pratica depositata stessa in quanto evidentemente è stato dichiarato il falso/data una rappresentazione artefatta. In questa situazione la stessa è inefficace.
Quando alla documentazione mancante citata, la stessa non è dirimente ai fini delle agevolazioni ma in ogni caso la cosa è del tutto ininfluente visto le problematiche a monte.
In realtà non è affatto vero che "facendo la cessione del credito eventuali errori/mancanze tornerebbero in capo alla società che ha fatto l'operazione" in quanto l'ADE si rivale sempre e comunque sul beneficiario (cedente) e non sulla società/general contractor/banca (cessionario): la responsabilità è sempre del committente e dei professionisti (in caso di dolo).
Il problema non è tanto l'annullamento della "pratica superbonus" che darei per scontato, bensì le more (fino al 300% di quanto indebitamente usufruito) e l'iscrizione del reato penale. Bel casino.
a) sostanziale: se non parliamo di demo/ricostruzione il 110 prevedeva la CILA-Superbonus (dal 5 agosto 2021) per gli interventi di stretta competenza, mentre per tutto il resto pratica idonea parallela. La mancanza della suddetta pratica specifica fà decadere in automatico ogni diritto all'agevolazione ed i crediti eventualmente maturati/ceduti/liquidati risultano pertanto inesistenti (massimo grado di gravità = frode). Situazione insanabile.
b) formale: il problema dello stato legittimo non stà nella SCA (omessa o meno) quanto sulla pratica depositata stessa in quanto evidentemente è stato dichiarato il falso/data una rappresentazione artefatta. In questa situazione la stessa è inefficace.
Quando alla documentazione mancante citata, la stessa non è dirimente ai fini delle agevolazioni ma in ogni caso la cosa è del tutto ininfluente visto le problematiche a monte.
In realtà non è affatto vero che "facendo la cessione del credito eventuali errori/mancanze tornerebbero in capo alla società che ha fatto l'operazione" in quanto l'ADE si rivale sempre e comunque sul beneficiario (cedente) e non sulla società/general contractor/banca (cessionario): la responsabilità è sempre del committente e dei professionisti (in caso di dolo).
Il problema non è tanto l'annullamento della "pratica superbonus" che darei per scontato, bensì le more (fino al 300% di quanto indebitamente usufruito) e l'iscrizione del reato penale. Bel casino.
Sulla questione SB110 come anticipato attendo le conclusioni del collega.
Per quanto riguarda la pratica parallela ovvero la SCIA (che a questo punto è anche l'unica pratica depositata) in mancanza di un sopralluogo fatto dall'ufficio tecnico a suo tempo, il tecnico potrebbe obiettare che le opere sono state realizzate difformemente dopo la dich.ne di fine lavori.
Me lo aspetto.
Non ho visionato i video cui mi ha accennato la cliente e mi auguro che riguardino proprio il sottotetto....
Certamente la ADE va a bussare dalla cliente, ma questa a sua volta si può rifare sul general contractor (tra i documenti ho visto la polizza specifica per questo intervento) ed il geometra.
"Il problema non è tanto l'annullamento della "pratica superbonus" che darei per scontato, bensì le more (fino al 300% di quanto indebitamente usufruito) e l'iscrizione del reato penale"
eh si, fa davvero impressione....
Per quanto riguarda la pratica parallela ovvero la SCIA (che a questo punto è anche l'unica pratica depositata) in mancanza di un sopralluogo fatto dall'ufficio tecnico a suo tempo, il tecnico potrebbe obiettare che le opere sono state realizzate difformemente dopo la dich.ne di fine lavori.
Me lo aspetto.
Non ho visionato i video cui mi ha accennato la cliente e mi auguro che riguardino proprio il sottotetto....
Certamente la ADE va a bussare dalla cliente, ma questa a sua volta si può rifare sul general contractor (tra i documenti ho visto la polizza specifica per questo intervento) ed il geometra.
"Il problema non è tanto l'annullamento della "pratica superbonus" che darei per scontato, bensì le more (fino al 300% di quanto indebitamente usufruito) e l'iscrizione del reato penale"
eh si, fa davvero impressione....
Dico per sentito dire e cose viste su lavori di colleghi, perché in studio è stata fatta la scelta di non fare superbonus per tutelarci, fondamentalmente, ma...di solito almeno la cilas veniva depositata e poi tutto il resto era chaos nel senso che c'erano pratiche edilizie parallele e sovrapposte per paura di omettere qualche passaggio nella confusione generale normativa. Ma qua manca proprio la cilas??? Ossignur...mancando di quella penso che tutto il processo sia invalidato. Per quanto riguarda il resto delle pratiche, la scia non è detto che la abbiano esaminata perché mi pare vada a campione l'istruttoria per cui là è questione di lana caprina sul fatto che si sia consolidato il titolo...che è un po' il guaio della Cile e delle scie (al plurale).
Il collega esperto di SB110, mi ha comunicato che la data da cui si sono introdotte le Cilas è il 05.08.2021.
La Scia in questione è stata depositata il 03.08.2021.
Pertanto , sempre a detta del mio collega, da un punto di vista formale la Scia in questione sostituisce la Cilas.
Concordo che ci fu una gran confusione... da cui me ne rimasi ben lontana .
Ma come sempre i nodi vengono al pettine, e , a parte la questione SB110, la cliente ha eseguito anche opere di manutenzione straordinaria con tanto di recupero ex bonus 50%.
Di cui sta godendo le detrazioni.
Ora, devo inquadrare le difformità nel sottotetto che lei sostiene sono state fatte contemporaneamente ai lavori della Scia.
E contestare quanto di contestabile alla DL/General Contractor.
GC e DL (che coincidono per altro) le avevano garantito che avrebbero fatto variante finale includendo il sottotetto.
Variante finale fatta ma relativa esclusivamente alle diverse dimensioni dei serramenti.
Ora, dovrò certamente fare un sopralluogo per verificare che le opere realizzate difformemente (bagno nel sottotetto) abbiano le gambe per essere regolarizzate.
E dalle sezioni in mia mano, sembrerebbe che manchi il requisito dell'altezza....
La Scia in questione è stata depositata il 03.08.2021.
Pertanto , sempre a detta del mio collega, da un punto di vista formale la Scia in questione sostituisce la Cilas.
Concordo che ci fu una gran confusione... da cui me ne rimasi ben lontana .
Ma come sempre i nodi vengono al pettine, e , a parte la questione SB110, la cliente ha eseguito anche opere di manutenzione straordinaria con tanto di recupero ex bonus 50%.
Di cui sta godendo le detrazioni.
Ora, devo inquadrare le difformità nel sottotetto che lei sostiene sono state fatte contemporaneamente ai lavori della Scia.
E contestare quanto di contestabile alla DL/General Contractor.
GC e DL (che coincidono per altro) le avevano garantito che avrebbero fatto variante finale includendo il sottotetto.
Variante finale fatta ma relativa esclusivamente alle diverse dimensioni dei serramenti.
Ora, dovrò certamente fare un sopralluogo per verificare che le opere realizzate difformemente (bagno nel sottotetto) abbiano le gambe per essere regolarizzate.
E dalle sezioni in mia mano, sembrerebbe che manchi il requisito dell'altezza....
concordo, soprattutto sulle pratiche "asseverate" che sono soggette solo a eventuale sorteggio: rimangono sempre annullabili ovvero non sono efficaci in presenza di gravi omissioni, errori irrimediabili e soprattutto rappresentazioni "artefatte" delle circostanze e dello stato dei luoghi.