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barriere architettoniche in edificio privato

sto eseguendo una ristrutturazione leggere e abbattimento delle barriere architettonico, edificio privato non aperto al pubblico, a servizio di un disabile.
Mi chiedo nell'istanza SCIA alla voce barriere architettoniche cosa devo barrare?

- non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989
o della corrispondente normativa regionale.

- è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti........ecc

secondo me non è soggetto, lo sto facendo ma l'edificio in se non è soggetto anche se presento schemi illustrativi che dimostrano che l'accessibilità è garantita. (non si tratta di nuova costruzione)
archspf :
l'abbattimento barriere si applica anche ai casi di ristrutturazione edilizia propriamente detta...non è possibile rispondere alla tua domanda non conoscendo il caso concreto.
alex :
è soggetto alle prescrizioni nel momento in cui stai abbattendo le barriere architettoniche appositamente per un disabile
Salva :
@ archspf piano terra edificio privato di proprietà di un disabile, tra i vari interventi di ristrutturazione leggera è previsto la realizzazione di una rampa per accedere (quindi eliminazione di barriere architettoniche) e di conseguenza allego schemi grafici. Nell'istanza SCIA cosa spunto?

- non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989
o della corrispondente normativa regionale.

- è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti........ecc
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tu dici? Quindi se non abbattevo barriere arch. non ero soggetto?
Salva :
un intervento volontario e localizzato di abbattimento barriere in un edificio privato, non aperto al pubblico, comporta automaticamente l'applicazione degli articoli 77 e seguenti?
eli71 :
Stai facendo un intervento per eliminare delle barriere architettoniche, mi sembra ovvio che devi rispettare D.M 236/1989 ....ma anche se avessi solo rifatto un bagno ricadi nell'obbligo. Ti riporto l'art. 1 del d.m 236/89:
"Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti."
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