In una delle mie pratiche di sanatoria mi si presenta questa situazione:
Al piano interrato l'intercapedine lungo 2 lati della mia proprietà (anni '90 per capirci) è stata realizzata 15 - 20 cm più larga.
L'originale CE prevedeva 70 cm.
Nella realtà me ne trovo 90 cm su un lato (che per altro è anche quello della autorimessa che in effetti mi ritrovo più larga di circa 16 cm..) e 85 cm sull'altro lato.
Nella Variante finale non sono proprio state messe le misure aggiornate ne di box ne di intercapedine (ma guarda te...)
Catastalmente l'intercapedine è di proprietà del mio cliente.
Ora, sto quantificando le maggiori superfici accessorie allo stato attuale.
L'autorimessa è più ampia in virtu' di questo spostamento mentre l'adiacente locale "disimpegno" si è rimpicciolito (dalla parte del box e dalla parte del vano scala che è stato realizzato più stretto.)
Ma se mi è chiaro il meccanismo di verifica di superfici utili accessorie, volumi accessori e RAI alla luce delle tolleranze, per quanto riguarda il box ed i locali accessori, come mi comporto con la intercapedine che nella pratica edilizia del '90 non venne proprio conteggiata (per cui non ho un parametro di riferimento)?
Mi limito a segnalare la semplice situazione attuale, oppure calcolo la superficie della intercapedine di allora (usando i pochi dati a disposizione) e la confronto con quella di oggi?
Nel complesso le variazioni della unità immobiliare sono contenute nella percentuale di tolleranza di riferimento.
Grazie
paola2 : [post n° 494366]
intercapedine al piano interrato: non considerata SNR, ma è stata ingrandita: ??
Non venne conteggiata perché, se di altezza contenuta, non è generalmente una superficie "praticabile" per l'appunto in quanto intercapedine (vuoto). Ci sarà eventualmente un problema strutturale più che di natura urbanistica.
Dunque, la altezza della intercapedine è pari all'altezza del piano interrato.
Ovvero 2.60m.
Ricordo che 30 anni fà le intercapedini (quando realizzate e ancorchè accessibili come in questo caso), non venivano computate come SNR (in quanto la loro realizzazione era legata più ad aspetti igienici ovvero di protezione delle murature del piano interrato dalla terra di contenimento).
Dovevano essere però contenute nel 1.00 m di larghezza.
E nel mio caso così è.
Ma all'oggi le intercapedini accessibili, sono invece computate come Snr.
Secondo aspetto:
Cosa intendi per "problema strutturale"?
Dovrei forse fare richiesta della denuncia dei C.A. per accertarmi che le dimensioni effettive della intercapedine fossero state già presenti?
Ne dubito fortemente.
Non aggiornavano la parte urbanistica figurati le denunce dei c.a. .......
E aggiungo che la questione ampliamento "intercapedine" è fondamentale per giustificare l'allargamento della autorimessa (di cui un lato è proprio il prolungamento del lato della intercapedine)...
Ovvero 2.60m.
Ricordo che 30 anni fà le intercapedini (quando realizzate e ancorchè accessibili come in questo caso), non venivano computate come SNR (in quanto la loro realizzazione era legata più ad aspetti igienici ovvero di protezione delle murature del piano interrato dalla terra di contenimento).
Dovevano essere però contenute nel 1.00 m di larghezza.
E nel mio caso così è.
Ma all'oggi le intercapedini accessibili, sono invece computate come Snr.
Secondo aspetto:
Cosa intendi per "problema strutturale"?
Dovrei forse fare richiesta della denuncia dei C.A. per accertarmi che le dimensioni effettive della intercapedine fossero state già presenti?
Ne dubito fortemente.
Non aggiornavano la parte urbanistica figurati le denunce dei c.a. .......
E aggiungo che la questione ampliamento "intercapedine" è fondamentale per giustificare l'allargamento della autorimessa (di cui un lato è proprio il prolungamento del lato della intercapedine)...
Devi vedere nei regolamenti dell'epoca quali fossero i limiti (oltre la profondità).
Considerando che verosimilmente il muro dell'intercapedine è di contenimento, ancorchè in m.p. e non necessariamente c.a., devi verificare la possibilità di attivare la procedura di cui all'art.34-bis comma 3-bis ("sanatoria sismica") in quanto stai trattando una modifica strutturale: se ricadi in zone 3 o 4, stando alle interpretazioni, non dovresti fare invece nulla (v. soggezione locale ex Genio civile/Regione se hanno deliberato in merito).
Considerando che verosimilmente il muro dell'intercapedine è di contenimento, ancorchè in m.p. e non necessariamente c.a., devi verificare la possibilità di attivare la procedura di cui all'art.34-bis comma 3-bis ("sanatoria sismica") in quanto stai trattando una modifica strutturale: se ricadi in zone 3 o 4, stando alle interpretazioni, non dovresti fare invece nulla (v. soggezione locale ex Genio civile/Regione se hanno deliberato in merito).
Il comune in questione ricade nella zona sismica 3 per cui la questione "sanatoria sismica" non mi dovrebbe riguardare.
Ma come mi comporto per l'ampliamento di Snr della intercapedine?
In relazione dettaglio che non viene considerata SNR in quanto superficie a suo tempo considerata superficie "non praticabile" (anche se accessibile dal locale taverna tramite aperture).
I regolamenti locali dovrebbero essere negli archivi dei comuni immagino..
Chiederò.
Ma come mi comporto per l'ampliamento di Snr della intercapedine?
In relazione dettaglio che non viene considerata SNR in quanto superficie a suo tempo considerata superficie "non praticabile" (anche se accessibile dal locale taverna tramite aperture).
I regolamenti locali dovrebbero essere negli archivi dei comuni immagino..
Chiederò.
recupero l'argomento a distanza di tempo ..
In un post relativo alle verifiche delle soglie di Tolleranza circa l'aumento di Superficie, Volume e distacchi, ricordo che mi avevi risposto che le verifiche, in quel caso relative alla modalità di calcolo vanno fatte, riferendosi alla unità immobiliare, ma tenendo conto dei meccanismi di calcolo esistenti al tempo del titolo abilitativo rilasciato.
Ma mi trovo con una pratica edilizia in cui i RAI sono stati calcolati considerando appieno la superficie delle aperture.
All'attualità il calcolo RAi viene fatto secondo una formula che non consente di utilizzare appieno tale superficie nel caso di porte finestre con aggetti soprastanti maggiori di 120 cm.
Ora se io uso il meccanismo di calcolo attuale per il locale soggiorno che è aumentato, internamente, di 0,30 mq esclusivamente in virtù di una parete bagno spostata di 10 cm, non mi è soddisfatto il RAI di un locale.
Cosa uso? il calcolo di allora o quello di oggi?
Piccola nota a margine:
Non escludo che già allora fosse in vigore quello attuale .. ma tanti colleghi, (anche oggi!!!!!) bypassano i RAI minimi con questo escamotage.
INTERCAPEDINE
Si il muro è di contenimento e mi trovo in zona sismica grado 3.
Correggimi se sbaglio, ma se ai tempi le intercapedini non erano conteggiate come SNR, perchè ora dovrei conteggiarla ex-novo?
Nel mio caso sembrerebbe di avere realizzato qualcosa di completamente non autorizzato.
Cosa che non è.
Non sarebbe più coerente calcolare la differenza tra la superficie creata allora (anche se non conteggiata ai fini del calcolo del costo di costruzione) e quella di oggi?
Dal mio conteggio, la SNR al piano interrato (Autorimessa, Taverna, Disimpegno e Intercapedine) eccede però la soglia del 5% (perchè si tratta di una unità immobiliare di testa con intercapedine lungo 2 lati ...)
E tornando alle variazioni essenziali...
Nel mio caso i parametri di riferimento sono tutti sotto soglia del 5%.
Pertanto, ai sensi dell'art. 34 bis, 1-bis non dovrei sanare nulla.
Ma, l'aumento del volume (relativo al mio solo appartamento) eccede la soglia dell'1,2% che RL pone come soglia per le variazioni essenziali.
Sicchè, posso comunque presentare una Sanatoria condizionata ex art 36 bis comma 2 (Sanatoria Condizionata)?
Ci sono cose che vanno rimosse, tipo cucina e bagno nell'interrato.
Cose da regolarizzare - finestra spostata,
Cose da realizzare - parete all'ingresso per fare tornare il RAI del locale soggiorno.
In un post relativo alle verifiche delle soglie di Tolleranza circa l'aumento di Superficie, Volume e distacchi, ricordo che mi avevi risposto che le verifiche, in quel caso relative alla modalità di calcolo vanno fatte, riferendosi alla unità immobiliare, ma tenendo conto dei meccanismi di calcolo esistenti al tempo del titolo abilitativo rilasciato.
Ma mi trovo con una pratica edilizia in cui i RAI sono stati calcolati considerando appieno la superficie delle aperture.
All'attualità il calcolo RAi viene fatto secondo una formula che non consente di utilizzare appieno tale superficie nel caso di porte finestre con aggetti soprastanti maggiori di 120 cm.
Ora se io uso il meccanismo di calcolo attuale per il locale soggiorno che è aumentato, internamente, di 0,30 mq esclusivamente in virtù di una parete bagno spostata di 10 cm, non mi è soddisfatto il RAI di un locale.
Cosa uso? il calcolo di allora o quello di oggi?
Piccola nota a margine:
Non escludo che già allora fosse in vigore quello attuale .. ma tanti colleghi, (anche oggi!!!!!) bypassano i RAI minimi con questo escamotage.
INTERCAPEDINE
Si il muro è di contenimento e mi trovo in zona sismica grado 3.
Correggimi se sbaglio, ma se ai tempi le intercapedini non erano conteggiate come SNR, perchè ora dovrei conteggiarla ex-novo?
Nel mio caso sembrerebbe di avere realizzato qualcosa di completamente non autorizzato.
Cosa che non è.
Non sarebbe più coerente calcolare la differenza tra la superficie creata allora (anche se non conteggiata ai fini del calcolo del costo di costruzione) e quella di oggi?
Dal mio conteggio, la SNR al piano interrato (Autorimessa, Taverna, Disimpegno e Intercapedine) eccede però la soglia del 5% (perchè si tratta di una unità immobiliare di testa con intercapedine lungo 2 lati ...)
E tornando alle variazioni essenziali...
Nel mio caso i parametri di riferimento sono tutti sotto soglia del 5%.
Pertanto, ai sensi dell'art. 34 bis, 1-bis non dovrei sanare nulla.
Ma, l'aumento del volume (relativo al mio solo appartamento) eccede la soglia dell'1,2% che RL pone come soglia per le variazioni essenziali.
Sicchè, posso comunque presentare una Sanatoria condizionata ex art 36 bis comma 2 (Sanatoria Condizionata)?
Ci sono cose che vanno rimosse, tipo cucina e bagno nell'interrato.
Cose da regolarizzare - finestra spostata,
Cose da realizzare - parete all'ingresso per fare tornare il RAI del locale soggiorno.